M.I.D.   Movimento Italiano Disabili   

 

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 Statuto del Movimento Italiano Disabili

(verbale D'Assemblea)

Art. 1) Si é costituito un libero Movimento politico e culturalesenza fini di lucro denominato ” MOVIMENTO ITALIANO DISABILI” ovvero nella forma abbreviata ” M.I.D.” Il “MOVIMENTO ITALIANO DISABILI” è un partito nazionale ed europeo fondato sul principio della costituzione Italiana.

Art. 2) La sede principale del partito e’ in Via Favale n. 15 Tivoli (RM). La sede principale potrà’ essere spostata eventualmente altrove con delibera dell’organo direttivo. Sedi secondarie e uffici amministrativi potranno essere costituiti in aggiunta in Italia ed all’estero con delibera dell’organo direttivo.

Art. 3) Il “M.I.D.” e’ una organizzazione dotata di autonomia patrimoniale, la quale opera autonomamente e distintamente da ogni altra organizzazione o ente comunque definita. Il Partito ha lo scopo di svolgere e promuovere la più ampia attività politica e sociale per sostenere e tutelare i diritti dei popoli europei con particolare riguardo ai disabili sia residenti sia emigrati, attraverso :- la riscoperta delle proprie tradizioni e del proprio patrimonio storico, umanistico, artistico, tecnologico, agricolo, marittimo e territoriale in genere, per un riscatto economico e culturale che possa a sua volta proiettare in Europa e nel Mondo la vera e positiva immagine dei disabili.- la ricostruzione della dignità, minata da oltre un secolo di indifferenza.- la promozione di una nuova classe dirigente aperta al colloquio costruttivo con tutte le compagini economiche, private, pubbliche, istituzionali, nazionali e sopranazionali, in un’ottica di scambio libero ma sempre attenta al mantenimento degli equilibri paritari dei cittadini disabili e normodotati in termini di ricchezza materiale e morale.L’attenta collaborazione per un sinergico piano di sussidiarietà tra le parti politiche e sociali affinché il divario non si trasformi in azione discriminante, penalizzante o distruttiva per i cittadinini generale e per i soggetti più deboli in particolare, ma, al contrario, risulti occasione e nuovo stimolo di crescita economica cosciente, correttamente indirizzata e quindi salvaguardante la qualità di vita di tutti, nessuno escluso e sempre a tutela delle generazioni a venire.La costituzione di una forza politica in grado di condizionare le scelte di governo del paese affinché siano tutelati i diritti di tutti i cittadini nell’ottica di una leale ridistribuzione delle risorse e affinché il disabile non sia più emarginato dai piani di sviluppo nazionale ed internazionale; e ciò attraverso la realizzazione delle necessarie infrastrutture e strutture tese ad un riequilibrio del baricentro economico del sistema Italia. La costituzione di una forza politica che ponga l’individuo al centro dell’attenzione, tutelandone la dignità in ogni fase della vita, che promuova un liberismo solidale nella chiarezza di regole democratiche. La costituzione di una forza politica di tipo trasversale, sganciata dagli schemi partitocratrici, e volta alla costante ricerca della giustizia per un eguale sviluppo dei popoli, che faccia della lealtà di comportamento il proprio stile , che si ispiri ai valori Cristiani ed accolga gli insegnamenti della Religione Cattolica quale base e coronamento dell’educazione pur sempre nel pieno rispetto e tolleranza di qualsivoglia altra professione di fede.La diffusione, in tutte le forme consentite, delle proprie idee e dei propri obiettivi, presentando progetti di legge, eventualmente anche di iniziativa popolare, agli organi assembleari nazionali e sopranazionali; la presentazione di proprie liste e propri candidati in caso di elezioni in genere ; la stipula di accordi per iniziative comuni con altre associazioni che perseguano obiettivi ritenuti sussidiari, complementari o simili, dello stato italiano nel suo insieme o sovranazionale in genere; la costituzione di proprie sezioni e rappresentanze, anche all’estero, nel rispetto delle normative ivi vigenti. La divulgazione di tali attività a livello nazionale ed internazionale anche in collegamento con le associazioni degli italiani nel mondo, emigrati all’estero ovvero dei loro discendenti. In particolare il movimento politico può svolgere attività di studio, di promozione, di ricerca, sia direttamente, sia avvalendosi di terzi, oppure favorendo riunioni, convegni, seminari; organizzare corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, di alfabetizzazione informatica e di approfondimento politico e culturale in genere. Viene escluso l’esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo politico. E’ in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi di riserva o di capitale.

Art. 4) Il simbolo del “M.I.D.” è duplice così rappresentato: il primo è costituito da una scritta nera “Movimento Italiano Disabili” e dal simbolo stilizzato di un disabile in carrozzina (Nero) su sfondo arancione e da una bandiera tricolore (verde, bianco,rosso) di forma rettangolare. Il secondo è costituito dal simbolo stilizzato di un disabile in carrozzina (Bianco) e dalla scritta bianca “Movimento Italiano Disabili” con, in caratteri d’orati, le 12 stelle (d’oro a cinque punte orientate verso l’alto) dell’Unione Europea, racchiusi in un cerchio di fondo azzurro, con bordo tricolore (verde , bianco, rosso).

Art. 5) Le iscrizioni al Partito sono aperte a quanti, individui, associazioni, circoli, club e fondazioni, ne condividano il fine ed i valori fondanti.

Art. 6) L’iscrizione al “M.I.D.” implica l’accettazione dello Statuto e il versamento della quota d’iscrizione. La domanda d’iscrizione, sottoscritta e corredata dei dati anagrafici e professionali viene formulata di preferenza attraverso la modulistica interattiva all’uopo predisposta su idoneo portale internet oppure può essere presentata presso qualsiasi sede del partito che la trasmetterà alla sede di riferimento. L’iscrizione per via telematica ha effetto immediato attraverso il rilascio online del certificato d’iscrizione con univoco numero di codice e viene convalidata, per l’esercizio dei diritti di voto e di appartenenza al movimento, automaticamente dal sistema se il versamento della quota avviene entro il quindicesimo giorno dall’iscrizione. Il rifiuto dell’iscrizione dovrà’ essere motivato, per l’eventuale e possibile ricorso dell’aspirante.

Art. 7) Il “M.I.D.” riconosce le organizzazioni sindacali, del volontariato e del mondo del lavoro in genere.

Art. 8)
Gli iscritti eleggono i dirigenti e concorrono alla definizione delle linee politiche e strategiche. Gli iscritti, in regola con il versamento della quota d’iscrizione, hanno il diritto di partecipare alle assemblee, esprimere la propria opinione ed esercitare il diritto di voto; essi devono attenersi alle decisioni assunte anche a maggioranza.

Art. 9) L’organizzazione del Partito si articola come segue: Coordinamento degli Emigrati all’estero, Coordinamento nazionale, Coordinamenti regionali, Coordinamenti Provinciali, Coordinamenti comunali, dei Circoli di base detti anche locali, nei modi e nelle forme che gli organi Direttivi decideranno, il Presidente nazionale, la Direzione politica, la Direzione nazionale, il Consiglio nazionale ed il Congresso nazionale.

Art. 10) Il Circolo di base e’ composto da un minimo di sette ad un massimo di ventuno iscritti che eleggono il Presidente di Circolo ed il Segretario con voto segreto.

Art. 11) Il Coordinamento provinciale e comunale e’ composto dall’insieme dei Presidenti dei circoli di base. La Direzione politica nomina il coordinatore provinciale detto anche Presidente provinciale, il segretario e l’assistente. La Direzione politica determinerà il numero dei Presidenti provinciali in funzione delle caratteristiche della provincia ed emanerà il regolamento per lo svolgimento dell’attività politica.

Art. 12) Il Coordinamento regionale e’ composto dall’insieme dei Presidenti Provinciali. La Direzione politica nomina il coordinatore regionale detto anche Presidente regionale, il segretario e l’assistente. Il Coordinamento regionale si riunisce almeno tre volte all’anno, e determina gli indirizzi della politica regionale del partito. Il coordinamento regionale può’ cooptare, senza diritto di voto, rappresentanti del mondo del lavoro, sociale, culturale, economico, sindacale e imprenditoriale.

Art. 13) Il Coordinamento degli emigrati all’estero e’ composto per ogni stato estero da un segretario e da un massimo di tre componenti ed elegge nel suo seno il segretario generale per gli emigrati all’estero ed uno o più vice segretari e l’esecutivo, a scrutinio segreto. Il Coordinamento predetto si riunisce almeno una volta all’anno, e fornisce indicazioni ed obiettivi per lo sviluppo della politica estera del partito. Il coordinamento degli emigrati all’estero può cooptare, senza diritto di voto, rappresentanti del mondo del lavoro, sociale, culturale, economico, sindacale e imprenditoriale.

Art. 14) Il Congresso nazionale elabora, indica ed approva la linea politica e strategica del Partito ed elegge, i componenti del Consiglio nazionale.

Art. 15)
Il Coordinamento provinciale, quello regionale e quello degli emigrati all’estero hanno piena ed ampia autonomia organizzativa nella più completa adesione alla linea politica dettata dal Congresso nazionale. Fanno parte di diritto di tali organi periferici quegli iscritti che, provenienti dagli organismi collegati ai predetti coordinamenti, rivestissero incarichi politico-amministrativi nelle Istituzioni.

Art. 16) La Direzione nazionale ha la responsabilità delle attività del Partito per la realizzazione della linea politica indicata dal Congresso nazionale ed opera secondo le direttive del Consiglio nazionale. La Direzione nazionale del Partito viene eletta dal Consiglio nazionale fino ad un massimo di 31 componenti. La Direzione nazionale cura la struttura organizzativa del partito:elegge tra i suoi componenti il Presidente nazionale, il vice Presidente, la Direzione politica con un minimo di tre membri ed un massimo di sette, il tesoriere ed i responsabili dei vari uffici. La Direzione e’ convocata dal Presidente nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Partecipa alle riunioni della Direzione, con voto consultivo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La Direzione nazionale emana il regolamento per indire il Congresso nazionale. La Direzione nazionale può cooptare, senza diritto di voto, rappresentanti del mondo del lavoro, sociale, culturale, economico, sindacale e imprenditoriale.

Art. 17) Il Consiglio nazionale e’ composto fino ad un massimo di centocinquantaquattro consiglieri, in rappresentanza delle Province, delle Regioni e degli emigrati all’estero. Partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale, con voto consultivo, gli iscritti al partito, parlamentari, consiglieri regionali, comunali e provinciali, gli amministratori in carica ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio nazionale e’ presieduto dal Presidente nazionale, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o dal consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al partito. Il Consiglio nazionale e’ convocato dal Presidente nazionale, o dalla Direzione nazionale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.Il Consiglio nazionale attua le linee politiche e le strategie deliberate dal congresso.Il Consiglio nazionale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.Il Consiglio nazionale può cooptare, senza diritto di voto, rappresentanti del mondo del lavoro, sociale, culturale, economico, sindacale e imprenditoriale.
Art. 18) Il Congresso nazionale e’ convocato in via ordinaria, ogni volta che si ritiene necessario, dal Presidente nazionale su deliberazione della Direzione nazionale.

Art. 19) Il Presidente nazionale rappresenta in tutte le istanze il Partito, attuando i deliberati del Congresso, convoca e presiede la Direzione nazionale; esso viene coadiuvato dall’ufficio di Presidenza e dal vice Presidente, il quale ultimo lo sostituisce in caso di necessità o di impedimento. In mancanza del vice Presidente, da altro componente della Direzione nazionale più anziano per iscrizione al partito. In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento il Presidente nazionale e’ sostituito dal vice Presidente e, in mancanza anche di quest’ultimo, dal membro della Direzione nazionale con maggior anzianità di militanza il quale dovrà immediatamente convocare la Direzione nazionale per l’elezione del nuovo Presidente. La Direzione politica esercita, inoltre, gli atti di disponibilità del simbolo del partito che, anche ai fini dell’art. 115 comma 1 del D.P.R. 30 Marzo 1957, possono essere da essa delegati.

Art. 20) Il tesoriere attua la gestione contabile amministrativa, verifica l’andamento delle entrate e delle uscite rispetto al bilancio approvato, predispone il bilancio di previsione, le variazioni ed il consuntivo, i quali tutti devono essere approvati dalla Direzione nazionale.

Art. 21) Il Collegio dei Revisori dei conti e’ composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali nella prima seduta eleggono il Presidente. E’ compito del Collegio verificare la gestione finanziaria e contabile del Partito ed esprimere pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sulle variazioni e sul consuntivo. Il Collegio si riunisce su convocazione del presidente ovvero, in caso di suo impedimento, su convocazione del membro più anziano. Il Presidente del Collegio partecipa ai lavori della Direzione nazionale e del Consiglio intervenendo con voto consultivo.La carica di Revisore dei Conti e’ incompatibile con qualsiasi altra carica interna al partito.
Art. 22) Il Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, da’ corso ai procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti e irroga le relative sanzioni .Nella prima seduta del Collegio viene eletto il Presidente.

Art. 23) L’iscritto che venga meno ai propri doveri politici e morali e’ sottoposto, secondo la gravità del caso, alle seguenti sanzioni disciplinari:a. il richiamo;b. la deplorazione;c. la sospensione;d. l’espulsione.

Art. 24) L’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporta la decadenza dall’incarico in qualsiasi organo collegiale periferico o centrale del partito.

Art. 25) Nel caso uno o più componenti gli organi collegiali, purché non in numero superiore ad 1/3 dei componenti medesimi (con arrotondamento per difetto), venissero a mancare per impedimento, dimissioni, decadenza ovvero per qualsiasi altra causa, i membri in carica potranno procedere alla cooptazione dei componenti mancanti. I membri cooptati di tali organi rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato conferito all’organo collegiale.

Art. 26) Le sedute di tutti gli organi collegiali deliberanti sono validamente costituite in presenza della maggioranza semplice (50%+1) dei componenti aventi diritto a voto deliberante.

Art. 27)
Le votazioni di tutti gli organi collegiali periferici e centrali sono espresse a maggioranza semplice dei presenti. Norma transitoria derogatoria per il I Congresso;Il I Congresso nazionale elegge gli organi previsti dallo statuto:* Il Presidente nazionale;* La Direzione nazionale nel numero minimo di undici membri;* La Direzione politica nel numero minimo di tre e massimo sette membri;* Il Tesoriere;* Il Consiglio nazionale;* Il Collegio dei Probiviri;* Il Collegio dei Revisori dei conti.
Al Presidente del Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, potrà aprire conti correnti presso istituti di credito, contrarre mutui e/o finanziamenti, linee di credito e quant’altro necessario per il regolare svolgimento delle finalità sociali, firmare contratti di qualsiasi genere, con enti pubblici e privati e svolgere tutte le operazioni finanziarie commerciali nell’interesse del movimento, concedete garanzie, fideiussioni anche da e per terzi sempre ed esclusivamente per il conseguimento degli scopi sociali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di Legge in materia.

 
 

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