Art. 1)
Si é costituito un libero Movimento politico e
culturalesenza fini di lucro denominato ”
MOVIMENTO ITALIANO DISABILI” ovvero nella forma
abbreviata ” M.I.D.” Il “MOVIMENTO ITALIANO
DISABILI” è un partito nazionale ed europeo
fondato sul principio della costituzione
Italiana.
Art. 2)
La sede principale del partito e’ in Via Favale
n. 15 Tivoli (RM). La sede principale potrà’
essere spostata eventualmente altrove con
delibera dell’organo direttivo. Sedi secondarie
e uffici amministrativi potranno essere
costituiti in aggiunta in Italia ed all’estero
con delibera dell’organo direttivo.
Art. 3)
Il “M.I.D.” e’ una organizzazione dotata di
autonomia patrimoniale, la quale opera
autonomamente e distintamente da ogni altra
organizzazione o ente comunque definita. Il
Partito ha lo scopo di svolgere e promuovere la
più ampia attività politica e sociale per
sostenere e tutelare i diritti dei popoli
europei con particolare riguardo ai disabili sia
residenti sia emigrati, attraverso :- la
riscoperta delle proprie tradizioni e del
proprio patrimonio storico, umanistico,
artistico, tecnologico, agricolo, marittimo e
territoriale in genere, per un riscatto
economico e culturale che possa a sua volta
proiettare in Europa e nel Mondo la vera e
positiva immagine dei disabili.- la
ricostruzione della dignità, minata da oltre un
secolo di indifferenza.- la promozione di una
nuova classe dirigente aperta al colloquio
costruttivo con tutte le compagini economiche,
private, pubbliche, istituzionali, nazionali e
sopranazionali, in un’ottica di scambio libero
ma sempre attenta al mantenimento degli
equilibri paritari dei cittadini disabili e
normodotati in termini di ricchezza materiale e
morale.L’attenta collaborazione per un sinergico
piano di sussidiarietà tra le parti politiche e
sociali affinché il divario non si trasformi in
azione discriminante, penalizzante o distruttiva
per i cittadinini generale e per i soggetti più
deboli in particolare, ma, al contrario, risulti
occasione e nuovo stimolo di crescita economica
cosciente, correttamente indirizzata e quindi
salvaguardante la qualità di vita di tutti,
nessuno escluso e sempre a tutela delle
generazioni a venire.La costituzione di una
forza politica in grado di condizionare le
scelte di governo del paese affinché siano
tutelati i diritti di tutti i cittadini
nell’ottica di una leale ridistribuzione delle
risorse e affinché il disabile non sia più
emarginato dai piani di sviluppo nazionale ed
internazionale; e ciò attraverso la
realizzazione delle necessarie infrastrutture e
strutture tese ad un riequilibrio del baricentro
economico del sistema Italia. La costituzione di
una forza politica che ponga l’individuo al
centro dell’attenzione, tutelandone la dignità
in ogni fase della vita, che promuova un
liberismo solidale nella chiarezza di regole
democratiche. La costituzione di una forza
politica di tipo trasversale, sganciata dagli
schemi partitocratrici, e volta alla costante
ricerca della giustizia per un eguale sviluppo
dei popoli, che faccia della lealtà di
comportamento il proprio stile , che si ispiri
ai valori Cristiani ed accolga gli insegnamenti
della Religione Cattolica quale base e
coronamento dell’educazione pur sempre nel pieno
rispetto e tolleranza di qualsivoglia altra
professione di fede.La diffusione, in tutte le
forme consentite, delle proprie idee e dei
propri obiettivi, presentando progetti di legge,
eventualmente anche di iniziativa popolare, agli
organi assembleari nazionali e sopranazionali;
la presentazione di proprie liste e propri
candidati in caso di elezioni in genere ; la
stipula di accordi per iniziative comuni con
altre associazioni che perseguano obiettivi
ritenuti sussidiari, complementari o simili,
dello stato italiano nel suo insieme o
sovranazionale in genere; la costituzione di
proprie sezioni e rappresentanze, anche
all’estero, nel rispetto delle normative ivi
vigenti. La divulgazione di tali attività a
livello nazionale ed internazionale anche in
collegamento con le associazioni degli italiani
nel mondo, emigrati all’estero ovvero dei loro
discendenti. In particolare il movimento
politico può svolgere attività di studio, di
promozione, di ricerca, sia direttamente, sia
avvalendosi di terzi, oppure favorendo riunioni,
convegni, seminari; organizzare corsi di
preparazione e corsi di perfezionamento, di
alfabetizzazione informatica e di
approfondimento politico e culturale in genere.
Viene escluso l’esercizio di qualsiasi attività
commerciale che non sia svolta in maniera
marginale e comunque ausiliaria e secondaria
rispetto al perseguimento dello scopo politico.
E’ in ogni caso esclusa la distribuzione di
utili o avanzi di gestione nonché di fondi di
riserva o di capitale.
Art. 4)
Il simbolo del “M.I.D.” è duplice così
rappresentato: il primo è costituito da una
scritta nera “Movimento Italiano Disabili” e dal
simbolo stilizzato di un disabile in carrozzina
(Nero) su sfondo arancione e da una bandiera
tricolore (verde, bianco,rosso) di forma
rettangolare. Il secondo è costituito dal
simbolo stilizzato di un disabile in carrozzina
(Bianco) e dalla scritta bianca “Movimento
Italiano Disabili” con, in caratteri d’orati, le
12 stelle (d’oro a cinque punte orientate verso
l’alto) dell’Unione Europea, racchiusi in un
cerchio di fondo azzurro, con bordo tricolore
(verde , bianco, rosso).
Art. 5)
Le iscrizioni al Partito sono aperte a quanti,
individui, associazioni, circoli, club e
fondazioni, ne condividano il fine ed i valori
fondanti.
Art. 6)
L’iscrizione al “M.I.D.” implica l’accettazione
dello Statuto e il versamento della quota
d’iscrizione. La domanda d’iscrizione,
sottoscritta e corredata dei dati anagrafici e
professionali viene formulata di preferenza
attraverso la modulistica interattiva all’uopo
predisposta su idoneo portale internet oppure
può essere presentata presso qualsiasi sede del
partito che la trasmetterà alla sede di
riferimento. L’iscrizione per via telematica ha
effetto immediato attraverso il rilascio online
del certificato d’iscrizione con univoco numero
di codice e viene convalidata, per l’esercizio
dei diritti di voto e di appartenenza al
movimento, automaticamente dal sistema se il
versamento della quota avviene entro il
quindicesimo giorno dall’iscrizione. Il rifiuto
dell’iscrizione dovrà’ essere motivato, per
l’eventuale e possibile ricorso dell’aspirante.
Art. 7)
Il “M.I.D.” riconosce le organizzazioni
sindacali, del volontariato e del mondo del
lavoro in genere.
Art. 8) Gli
iscritti eleggono i dirigenti e concorrono alla
definizione delle linee politiche e strategiche.
Gli iscritti, in regola con il versamento della
quota d’iscrizione, hanno il diritto di
partecipare alle assemblee, esprimere la propria
opinione ed esercitare il diritto di voto; essi
devono attenersi alle decisioni assunte anche a
maggioranza.
Art. 9)
L’organizzazione del Partito si articola come
segue: Coordinamento degli Emigrati all’estero,
Coordinamento nazionale, Coordinamenti
regionali, Coordinamenti Provinciali,
Coordinamenti comunali, dei Circoli di base
detti anche locali, nei modi e nelle forme che
gli organi Direttivi decideranno, il Presidente
nazionale, la Direzione politica, la Direzione
nazionale, il Consiglio nazionale ed il
Congresso nazionale.
Art. 10)
Il Circolo di base e’ composto da un minimo di
sette ad un massimo di ventuno iscritti che
eleggono il Presidente di Circolo ed il
Segretario con voto segreto.
Art. 11)
Il Coordinamento provinciale e comunale e’
composto dall’insieme dei Presidenti dei circoli
di base. La Direzione politica nomina il
coordinatore provinciale detto anche Presidente
provinciale, il segretario e l’assistente. La
Direzione politica determinerà il numero dei
Presidenti provinciali in funzione delle
caratteristiche della provincia ed emanerà il
regolamento per lo svolgimento dell’attività
politica.
Art. 12)
Il Coordinamento regionale e’ composto
dall’insieme dei Presidenti Provinciali. La
Direzione politica nomina il coordinatore
regionale detto anche Presidente regionale, il
segretario e l’assistente. Il Coordinamento
regionale si riunisce almeno tre volte all’anno,
e determina gli indirizzi della politica
regionale del partito. Il coordinamento
regionale può’ cooptare, senza diritto di voto,
rappresentanti del mondo del lavoro, sociale,
culturale, economico, sindacale e
imprenditoriale.
Art. 13)
Il Coordinamento degli emigrati all’estero e’
composto per ogni stato estero da un segretario
e da un massimo di tre componenti ed elegge nel
suo seno il segretario generale per gli emigrati
all’estero ed uno o più vice segretari e
l’esecutivo, a scrutinio segreto. Il
Coordinamento predetto si riunisce almeno una
volta all’anno, e fornisce indicazioni ed
obiettivi per lo sviluppo della politica estera
del partito. Il coordinamento degli emigrati
all’estero può cooptare, senza diritto di voto,
rappresentanti del mondo del lavoro, sociale,
culturale, economico, sindacale e
imprenditoriale.
Art. 14)
Il Congresso nazionale elabora, indica ed
approva la linea politica e strategica del
Partito ed elegge, i componenti del Consiglio
nazionale.
Art. 15) Il
Coordinamento provinciale, quello regionale e
quello degli emigrati all’estero hanno piena ed
ampia autonomia organizzativa nella più completa
adesione alla linea politica dettata dal
Congresso nazionale. Fanno parte di diritto di
tali organi periferici quegli iscritti che,
provenienti dagli organismi collegati ai
predetti coordinamenti, rivestissero incarichi
politico-amministrativi nelle Istituzioni.
Art. 16)
La Direzione nazionale ha la responsabilità
delle attività del Partito per la realizzazione
della linea politica indicata dal Congresso
nazionale ed opera secondo le direttive del
Consiglio nazionale. La Direzione nazionale del
Partito viene eletta dal Consiglio nazionale
fino ad un massimo di 31 componenti. La
Direzione nazionale cura la struttura
organizzativa del partito:elegge tra i suoi
componenti il Presidente nazionale, il vice
Presidente, la Direzione politica con un minimo
di tre membri ed un massimo di sette, il
tesoriere ed i responsabili dei vari uffici. La
Direzione e’ convocata dal Presidente nazionale
o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti. Partecipa alle riunioni della
Direzione, con voto consultivo, il Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti. La
Direzione nazionale emana il regolamento per
indire il Congresso nazionale. La Direzione
nazionale può cooptare, senza diritto di voto,
rappresentanti del mondo del lavoro, sociale,
culturale, economico, sindacale e
imprenditoriale.
Art. 17)
Il Consiglio nazionale e’ composto fino ad un
massimo di centocinquantaquattro consiglieri, in
rappresentanza delle Province, delle Regioni e
degli emigrati all’estero. Partecipano alle
riunioni del Consiglio nazionale, con voto
consultivo, gli iscritti al partito,
parlamentari, consiglieri regionali, comunali e
provinciali, gli amministratori in carica ed il
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio nazionale e’ presieduto dal
Presidente nazionale, ovvero, in caso di sua
assenza o impedimento, dal vice Presidente o dal
consigliere con maggiore anzianità di
appartenenza al partito. Il Consiglio nazionale
e’ convocato dal Presidente nazionale, o dalla
Direzione nazionale o su richiesta di un terzo
dei suoi componenti.Il Consiglio nazionale attua
le linee politiche e le strategie deliberate dal
congresso.Il Consiglio nazionale elegge il
Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio
dei Probiviri.Il Consiglio nazionale può
cooptare, senza diritto di voto, rappresentanti
del mondo del lavoro, sociale, culturale,
economico, sindacale e imprenditoriale.
Art. 18)
Il Congresso nazionale e’ convocato in via
ordinaria, ogni volta che si ritiene necessario,
dal Presidente nazionale su deliberazione della
Direzione nazionale.
Art. 19)
Il Presidente nazionale rappresenta in tutte le
istanze il Partito, attuando i deliberati del
Congresso, convoca e presiede la Direzione
nazionale; esso viene coadiuvato dall’ufficio di
Presidenza e dal vice Presidente, il quale
ultimo lo sostituisce in caso di necessità o di
impedimento. In mancanza del vice Presidente, da
altro componente della Direzione nazionale più
anziano per iscrizione al partito. In caso di
dimissioni, di decadenza o di impedimento il
Presidente nazionale e’ sostituito dal vice
Presidente e, in mancanza anche di quest’ultimo,
dal membro della Direzione nazionale con maggior
anzianità di militanza il quale dovrà
immediatamente convocare la Direzione nazionale
per l’elezione del nuovo Presidente. La
Direzione politica esercita, inoltre, gli atti
di disponibilità del simbolo del partito che,
anche ai fini dell’art. 115 comma 1 del D.P.R.
30 Marzo 1957, possono essere da essa delegati.
Art. 20)
Il tesoriere attua la gestione contabile
amministrativa, verifica l’andamento delle
entrate e delle uscite rispetto al bilancio
approvato, predispone il bilancio di previsione,
le variazioni ed il consuntivo, i quali tutti
devono essere approvati dalla Direzione
nazionale.
Art. 21)
Il Collegio dei Revisori dei conti e’ composto
da tre membri effettivi e due supplenti, i quali
nella prima seduta eleggono il Presidente. E’
compito del Collegio verificare la gestione
finanziaria e contabile del Partito ed esprimere
pareri sulla proposta di bilancio di previsione,
sulle variazioni e sul consuntivo. Il Collegio
si riunisce su convocazione del presidente
ovvero, in caso di suo impedimento, su
convocazione del membro più anziano. Il
Presidente del Collegio partecipa ai lavori
della Direzione nazionale e del Consiglio
intervenendo con voto consultivo.La carica di
Revisore dei Conti e’ incompatibile con
qualsiasi altra carica interna al partito.
Art. 22)
Il Collegio dei Probiviri, formato da tre
componenti, da’ corso ai procedimenti
disciplinari nei confronti degli iscritti e
irroga le relative sanzioni .Nella prima seduta
del Collegio viene eletto il Presidente.
Art. 23)
L’iscritto che venga meno ai propri doveri
politici e morali e’ sottoposto, secondo la
gravità del caso, alle seguenti sanzioni
disciplinari:a.
il richiamo;b.
la deplorazione;c.
la sospensione;d.
l’espulsione.
Art. 24)
L’assenza ingiustificata per tre riunioni
consecutive comporta la decadenza dall’incarico
in qualsiasi organo collegiale periferico o
centrale del partito.
Art. 25)
Nel caso uno o più componenti gli organi
collegiali, purché non in numero superiore ad
1/3 dei componenti medesimi (con arrotondamento
per difetto), venissero a mancare per
impedimento, dimissioni, decadenza ovvero per
qualsiasi altra causa, i membri in carica
potranno procedere alla cooptazione dei
componenti mancanti. I membri cooptati di tali
organi rimarranno in carica fino alla naturale
scadenza del mandato conferito all’organo
collegiale.
Art. 26)
Le sedute di tutti gli organi collegiali
deliberanti sono validamente costituite in
presenza della maggioranza semplice (50%+1) dei
componenti aventi diritto a voto deliberante.
Art. 27)
Le votazioni di tutti gli organi collegiali
periferici e centrali sono espresse a
maggioranza semplice dei presenti. Norma
transitoria derogatoria per il I Congresso;Il I
Congresso nazionale elegge gli organi previsti
dallo statuto:* Il Presidente nazionale;* La
Direzione nazionale nel numero minimo di undici
membri;* La Direzione politica nel numero minimo
di tre e massimo sette membri;* Il Tesoriere;*
Il Consiglio nazionale;* Il Collegio dei
Probiviri;* Il Collegio dei Revisori dei conti.
Al Presidente del Consiglio direttivo spettano
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
Amministrazione, potrà aprire conti correnti
presso istituti di credito, contrarre mutui e/o
finanziamenti, linee di credito e quant’altro
necessario per il regolare svolgimento delle
finalità sociali, firmare contratti di qualsiasi
genere, con enti pubblici e privati e svolgere
tutte le operazioni finanziarie commerciali
nell’interesse del movimento, concedete
garanzie, fideiussioni anche da e per terzi
sempre ed esclusivamente per il conseguimento
degli scopi sociali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si
rinvia alle disposizioni di Legge in materia.