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     NORMATIVE SCOLASTICHE

 La certificazione per ottenere il sostegno

 Chi è l'insegnante di sostegno

 La diagnosi funzionale

 Il P.E.I (piano educatrivo Individualizzato)

 Il P.D.F. (Profilo dinamico funzionale)

 Assistenza igenico personale e di base a scuola

 Trasporti gratuiti Casa-scuola-casa

 Cosa fare agli esami di III° media

 Scansione temporale adempimenti del sostegno

 Glossario

 


 La certificazione per ottenere il sostegno

E' abolito come documento autonomo a partire dal DPR 24.2.94. L'indicazione della diagnosi clinica con riferimento all'eziologia, alle conseguenze funzionali e alla previsione dell'evoluzione naturale, costituisce la prima parte della diagnosi funzionale (vedi scheda N. 5).

Ai sensi della C.M. 363 del 22.12.94 la certificazione clinica può provvisoriamente sostituire la diagnosi funzionale.

Chi la rilascia?

Lo specialista o lo psicologo esperto dell'età evolutiva delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate.

Quando va presentata alla scuola.

Dalla famiglia, al momento della iscrizione, in provvisoria sostituzione della diagnosi funzionale qualora questa non sia stata ancora redatta.

Come

La richiesta della certificazione compete esclusivamente al genitore o a chi eserciti la patria potestà. E' necessario che copia di tale documento, qualora non esista la diagnosi funzionale, comunque sia inoltrata tramite la Scuola all'Ufficio Integrazione del Provveditorato agli Studi per poter usufruire di quanto previsto dalla normativa vigente e cioè: Risorse umane dove chi le predispone: compresenze (classe) (Scuola); insegnante sostegno (classe) (Provv. Studi); psicopedagogista (scuola) (Provv. Studi); ripetitore o lettore (domicilio) (Provincia); operatore add.assist. (scuola) (ULSS); gruppo di lavoro (scuola) (Sc., ASL, Famiglie). Risorse di strutture e organizzazione: massimo n. 20 alunni /classe; (Scuola); eliminazione delle barriere arch.; sussidi didattici, trasporto; servizio pisico-medico-pedagogico.

La certificazione è esclusivamente un documento provvisorio in attesa della diagnosi funzionale che va presentata comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico


   L'insegnante per le attività di sostegno

E' un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena con titolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni"


Viene nominato dal Provveditore agli Studi della Provincia, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap certificati.


Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Provveditorato l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.

 
L'insegnante di Sostegno assume l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo - didattico riferito all'alunno h., mette a disposizione la propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, e a predisporre i relativi percorsi e strumenti; assume la corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe cui viene assegnata; svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).
La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.

 
L'insegnante di sostegno partecipa, nella scuola  elementare, in piena con titolarità e corresponsabilità, come pure alla valutazione di tutta la classe cui è stata assegnata, compresi i  soggetti handicappati.

 
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. n°331/98 artt.37 e 41 come integrato dall'art.26 comma 16 della Legge 448/98.


Ciò significa che non vi sarà più la nomina di un insegnante ogni quattro alunni in situazione di handicap, ma che il Provveditore potrà disporre nell'organico di un posto ogni 138 alunni frequentanti le scuole statali della Provincia.Questi posti verranno poi assegnati alle singole scuole secondo le richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici, documentate con Diagnosi Funzionale e corredate di progetto di integrazione. Se il numero di posti calcolati con l'operazione precedentemente indicata (1:138), il Provveditore può concedere delle deroghe e nominare dei supplenti per le ore mancanti. Ciò in base all'art.40 comma 3, L.449/97 e dall'art.26 comma 15, L.448/98.


   La diagnosi funzionale

Al momento dell'iscrizione va presentata anche la Diagnosi Funzionale (con allegato il verbale di accertamento diagnostico), che consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno, che secondo la Legge 104/92 compete alle AA.SS.LL. o Enti convenzionati ( Atto di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3 ). Ulteriori precisazioni sono date nella C.M. n° 363/1994, art.3, commi 1 e 2: in particolare, in mancanza della Diagnosi Funzionale, si può presentare in via provvisoria il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso la ASL o in regime di convenzione con la medesima.  L'art.38 della Legge 448/98 - Legge finanziaria per il 1999 - consente ai genitori di sostituire il certificato medico con una autocertificazione inserita nella domanda di iscrizione, se l'alunno è stato riconosciuto handicappato  (art. 3 Legge 104/92).
La Diagnosi Funzionale (atto sanitario medico legale, che descrive analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap), sostituisce la vecchia certificazione, ed è utile all'amministrazione scolastica per la richiesta dell'insegnante di sostegno. Sia i genitori che la Scuola sono tenuti a sollecitare tale documentazione, in tempi utili per l'assegnazione dell'insegnante di sostegno da parte del Provveditorato.

Diagnosi Funzionale

Decreto del Presidente della Repubblica - 24/02/1994


"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap."
Legge - 05/02/1992 n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." Si veda in particolare:  art. 12
Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione 03/09/1985 n. 250 "Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap."
Decreto del Presidente della Repubblica - 12/02/1985 n. 104 "Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria."

Che fare se la ASL non provvede a fare la Diagnosi Funzionale?

Se la ASL non elabora la Diagnosi Funzionale può essere denunciata alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio.Se la scuola non sollecita la ASL inadempiente, anche la scuola può essere denunciata per omissione di atti di ufficio.Se l’alunno è seguito da un centro convenzionato con la ASL, questo deve completare la sua prestazione facendo anche la Diagnosi Funzionale (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 3 c. 2). Il Capo d’Istituto può farla produrre al centro convenzionato facendo riferimento alla C.M. 363/94 art. 3 c. 1.


 Piano educatico individualizzato (P.E.I.)


Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge n. 104 del 1992.

Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.

Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico - educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge n. 104 del 1992.Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.


- progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari
- progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali
contiene:


- finalità e obiettivi didattici
- itinerari di lavoro
- tecnologia
- metodologie, tecniche e verifiche
- modalità di coinvolgimento della famiglia tempi:
- si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico
- si verifica con frequenza, possibilmente  trimestrale
- verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà


 Il profilo dinamico funzionale (P.D.F.)

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:

a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività;

b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:

b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;

b.2) affettivo - relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;

b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;

b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;

b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;

b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;

b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;

b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;

b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).


 L’Assistente igienico-personale a scuola

Possono accedere al servizio di assistenza igienico personale gli alunni residenti e non residenti, in condizioni di handicap iscritti frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, che per la natura e gravità dell’handicap medesimo subiscono riduzioni dell’autonomia personale con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari  al compimento degli atti elementari della vita.

L’ accertamento è effettuato dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale la quale deve specificare se potenziali utenti del servizio sono in possesso dei requisiti sanitari richiesti.

Il servizio specificatamente previsto dalle LL.RR. 68/81 e 16/86 consiste in tutti quei atti di assistenza ed igiene personale che si renderanno necessari durante attività scolastiche sia che esse si svolgeranno nella sede della scuola sia che si svolgono al di fuori di essa, secondo le esigenze di ciascun alunno possibilmente concordate con le famiglie interessate e le richieste del personale docente compresi il prelievo e l’accompagnamento di fronte l’edificio scolastico.

Trattandosi di servizio diretto a favorire la frequenza scolastica è totalmente gratuito

L’istanza per l’ammissione al servizio dovrà essere prodotta in carta libera dal capo famiglia o, in caso di impedimento dello stesso da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare.

Essa deve essere corredata da:

       Certificazione attestante il tipo e il grado dell’handicap rilasciata dall’Az. U. S. L. competente integrata dalla diagnosi funzionale pertinente il servizio in questione;

       Certificato di iscrizione scolastica.


 Trasporti gratuiti casa-scuola-casa

E' compito del Comune provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa: Legge 118/71, art. 28 , comma 1. Bisogna farne esplicita richiesta al Comune, Assessorato ai Servizi Sociali o Assessorato ai trasporti urbani o extraurbani.

 
La nuova normativa afferma:


Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi". (art. 26, comma 1). La legge-quadro prevede che i Comuni assicurino anche modalità di trasporto individuale per le persone con handicap impossibilitate a servirsi dei mezzi pubblici.


In osservanza di queste disposizioni, le Regioni sono tenute ad elaborare piani di mobilità. Nelle elaborazioni di questi piani specifici, che devono essere coordinati con quelli di trasporto predisposti dai Comuni, devono essere previsti servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.
L’art. 26 della legge quadro detta i principi per garantire la mobilità tramite i mezzi di trasporto pubblici. Le Regioni ed i Comuni sono i soggetti chiamati in causa.
Le Regioni debbono dare indicazioni ai Comuni e predisporre piani regionali di mobilità anche tramite accordi di programma. I Comuni devono assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto collettivi, opportunamente adeguati o, in mancanza di essi, di mezzi alternativi alle stesse condizioni degli altri cittadini, quali taxi per trasporti a scuola, al posto di lavoro, ai centri di riabilitazione, a sedi associative per attività sociali. La norma prevede che i Comuni debbano agire nell’ambito delle “ normali disponibilità di bilancio”.


 Che cosa fare se in III° Media emerge il problema dell'ammissione all'esame e del conseguimento del diploma?

 
Fin dalla prima media non bisogna permettere che l'apprendimento  dell'alunno handicappato venga delegato unicamente all'insegnante di sostegno, può accadere che in III media il Consiglio di classe (che non conosce i livelli iniziali e il progresso realizzato) ponga delle difficoltà circa l'ammissione alle esame per il conseguimento del diploma. E comunque, se tali difficoltà sono poste, bisogna appunto evidenziare il progresso realizzato dall'alunno, nonché la possibilità di fargli svolgere prove differenziate, cose ambedue esplicitate nell'O.M. 65/98, art. 10 e successive modificazioni.


Ripetente e attestato di frequenza


All'alunno disabile è consentito "il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al Compimento del diciottesimo anno di età", come viene esplicato al comma 1, lettera C dell'art.14 L. 104/92. Ove non venga conseguito il diploma deve essere rilasciato l'attestato di frequenza, il quale preclude l'accesso a qualsiasi tipo di scuola superiore (compresi gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e gli Istituti d'Arte).

 
L'attestato  di frequenza consente comunque la frequenza ai Corsi Regionali di Formazione Professionale (CFP) e l'iscrizione alle liste di collocamento.
La Legge del 99 che ha innalzato l'obbligo scolastico al compimento del sedicesimo anno d'età, fa salva la specifica normativa per gli alunni con handicap. Ciò significa che gli alunni con handicap hanno diritto di frequentare la scuola dell'obbligo sino al 18° anno di età e che hanno l'obbligo di farlo solo al compimento del sedicesimo anno di età.


 

 Scansione temporale adempimenti sostegno

ALUNNI IN INGRESSO AL 1° ANNO

GENNAIO PER SETTEMBRE:

Iscrizione

DPR 24.02.94

 

I genitori all’atto dell’iscrizione o comunque nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro presentano la certificazione (prodotta dal servizio sanitario pubblico) comprendente la Diagnosi Clinica e la Diagnosi Funzionale ed illustrano al Dirigente Scolastico la situazione particolare del/la figlio/a e la storia scolastica.

GENNAIO/FEBBRAIO:

Preparazione all’ingresso nella scuola l.104/92/ art.14 comma 1lett.c, C.M. 1 del 4/1/88

 

 

 

 

Disabilità grave: progetti particolari

Si sollecita e si concorda la riunione del gruppo di lavoro nel periodo immediatamente successivo alle iscrizioni” tra: dirigente scolastico, insegnanti di classe (qualora siano stati già individuati), i docenti di sostegno della scuola di provenienza e di quella che accoglie, operatori dei servizi sanitari e genitori, allo scopo di esaminare ed adeguare il contesto in cui sarà inserito l’alunno/a e di definire i provvedimenti necessari da attivare.

Il gruppo di lavoro della scuola dovrà attivarsi a predisporre il progetto articolato di integrazione per ottenere l’istituzione di una classe con un numero tendente a  20 alunni in presenza di un alunno/a diversamente abile in situazione di gravità (art. 3 L. 104/92).

La classe non potrà, in ragione della stessa norma, accogliere un altro alunno, anche con disabilità lieve.

GIUGNO:

Trasmissione dei documenti per la continuità didattica

 

Al termine dell’anno scolastico, la scuola di provenienza trasmette alla scuola di accoglienza il materiale utile alla conoscenza del percorso educativo:

-Diagnosi Funzionale (D.F.)

-Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)

-Piano Educativo Personalizzato (P.E.P.)

-Progetto Educativo-Didattico (in caso di deroga)

SETTEMBRE:

Formazione classi

D.M. 141/99

 

In merito al numero di alunni per classe nei casi in cui è inserito un alunno disabile il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 pone il numero massimo di 20 alunni per classe, purchè sia esplicitata la necessità di tale riduzione in relazione ad ogni specifico caso di integrazione, senza superare però il limite massimo di 25 alunni.

INIZIO ANNO SCOLASTICO:

Accoglienza

E

Continuità

 

La “corresponsabilità” tra i 2 istituti continua sino al completamento del primo periodo di inserimento  dell’alunno nella nuova scuola (anche fino a Dicembre), attraverso incontri informativi, elaborazione congiunta del P.E.P., impiego incrociato dei docenti delle 2 scuole, con il coinvolgimento della famiglia.

ALUNNI CLASSI SECONDE E TERZE

PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI:

(va ritirata in segreteria didattica la documentazione di base dell’alunno)

D.F.

 

 

 

 

P.D.F.

 

 

P.E.P.

Anno precedente

COS’E’: Diagnosi Funzionale che descrive analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno disabile.

CHI LO FA: (ASL).

COS’E’: Profilo Dinamico Funzionale sulla base della D.F. descrizione delle difficoltà e dello sviluppo potenziale dell’alunno nei tempi brevi (sei mesi)  e medi (due anni.). i contenuti riguardano l’asse cognitivo, affettivo relazionale, linguistico, sensoriale, autonomia.

CHI LO FA: (ASL, docenti, sostegno, genitori).

COS’E’: piano educativo personalizzato compreso di obiettivi educativi e disciplinari, valutazione, eventuali progetti di riabilitazione e/o di integrazione e relazione finale.

CHI LO FA: ASL, Consiglio di classe, genitori e terapisti della riabilitazione che possono concordare  eventuali verifiche e modifiche in itinere.

 

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO:

P.E.P

 

D.P.R.

24-2-94

art. 5

 

L.104/92

 

Programmazione didattica

 

 

 

 

 

 

TIPO DI

VALUTAZIONE art.16 L.104/92, art.31 comma 3 e 4 T.U. 297/94, L.425/97 art.6 (prove equipollenti)

 

VALUTAZIONE DIFFERENZIATA

FAQ (prof. Santoro educazione scuola)

 

QUANDO SI FA: dopo un primo periodo di osservazione, (circa due mesi) ed eventuali incontri con la famiglia, educatori e terapisti della riabilitazione, sulla base della documentazione relativa all’alunno.

QUANDO: subito dopo i test di ingresso

COS’E’: puntuale itinerario di apprendimento-insegnamento precisando l’organizzazione, le metodologie di intervento, i diversi ruoli fissando i tempi e le modalità di valutazione.

CHI LA FA: consiglio di classe.

QUANDO: ogni anno, insieme al PEP.

CHI LA FA: Il gruppo operativo decide, tenuto conto delle reali potenzialità e capacità dello studente, se attribuire una valutazione comune alla classe oppure una valutazione differenziata facente riferimento ai soli obiettivi stabiliti nel PEP.

 

Il gruppo operativo può cambiare tipo di programmazione/valutazione nel corso degli anni o durante lo stesso anno scolastico qualora lo ritenga opportuno.

Viene presa solo con l’esplicito consenso della famiglia, è riferita al P.E.P. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art, 15 della O.M. N.90 del  21.05.2001” e dovrà apparire solo in calce alla pagella.

L'art 16 comma 1 L.n. 104/92, prevede la possibilità di progetti didattici che riducano i contenuti di alcune discipline. Una volta adottata questa scelta, che può risultare anche a maggioranza, ma che si applica a tutte le discipline, ove prevalga la volontà di valutazione ordinaria, è rimessa alla valutazione professionale dei singoli docenti delle discipline stabilire quale sia il minimo che deve essere appreso dagli alunni al fine di una valutazione sufficiente. Nessun altro docente può interferire circa le decisioni professionali dei docenti delle singole discipline.

ESAMI DI LICENZA MEDIA

AMMISSIONE AGLI ESAMI

 

 

Comma 1, lettera C dell'art.14 L. 104/92

Attestato di frequenza

 

 

 

 

 

PROVE EQUIPOL-LENTI E DIFFEREN-ZIATE

Può accadere che in III media il Consiglio di classe ponga delle difficoltà circa l'ammissione alle esame per il conseguimento del diploma. In questo caso bisogna evidenziare il progresso realizzato dall'alunno, nonché la possibilità di fargli svolgere prove differenziate, cose ambedue esplicitate nell'O.M. 65/98, art. 10 e successive modificazioni.

All'alunno disabile è consentito "il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età".

Ove non venga conseguito il diploma deve essere rilasciato l'attestato di frequenza, il quale preclude l'accesso a qualsiasi tipo di scuola superiore (compresi gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e gli Istituti d'Arte).

L'attestato di frequenza consente comunque la frequenza ai Corsi Regionali di Formazione Professionale (CFP) e l'iscrizione alle liste di collocamento. La Legge del 99 ha innalzato l'obbligo scolastico al compimento del sedicesimo anno d'età, fa salva la specifica normativa per gli alunni disabili, i quali hanno diritto di frequentare la scuola dell'obbligo sino al 18° anno di età.

Nel caso di un candidato con disabilità, che abbia seguito i programmi ministeriali, dove necessita, si predisporranno prove equipollenti a quelle degli altri.

I candidati che hanno svolto un percorso differenziato possono svolgere prove differenziate coerenti alla programmazione individualizzata.


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