E' abolito come documento
autonomo a partire dal DPR 24.2.94. L'indicazione della diagnosi clinica con
riferimento all'eziologia, alle conseguenze funzionali e alla previsione
dell'evoluzione naturale, costituisce la prima parte della diagnosi funzionale
(vedi scheda N. 5).
Ai sensi della C.M. 363 del
22.12.94 la certificazione clinica può provvisoriamente sostituire la diagnosi
funzionale.
Chi la rilascia?
Lo specialista o lo psicologo
esperto dell'età evolutiva delle strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate.
Quando va presentata alla
scuola.
Dalla famiglia, al momento
della iscrizione, in provvisoria sostituzione della diagnosi funzionale qualora
questa non sia stata ancora redatta.
Come
La richiesta della
certificazione compete esclusivamente al genitore o a chi eserciti la patria
potestà. E' necessario che copia di tale documento, qualora non esista la
diagnosi funzionale, comunque sia inoltrata tramite la Scuola all'Ufficio
Integrazione del Provveditorato agli Studi per poter usufruire di quanto
previsto dalla normativa vigente e cioè: Risorse umane dove chi le predispone:
compresenze (classe) (Scuola); insegnante sostegno (classe) (Provv. Studi);
psicopedagogista (scuola) (Provv. Studi); ripetitore o lettore (domicilio)
(Provincia); operatore add.assist. (scuola) (ULSS); gruppo di lavoro (scuola) (Sc.,
ASL, Famiglie). Risorse di strutture e organizzazione: massimo n. 20 alunni
/classe; (Scuola); eliminazione delle barriere arch.; sussidi didattici,
trasporto; servizio pisico-medico-pedagogico.
La certificazione è
esclusivamente un documento provvisorio in attesa della diagnosi funzionale che
va presentata comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico
Al momento dell'iscrizione va
presentata anche la Diagnosi Funzionale (con allegato il verbale di accertamento
diagnostico), che consiste in una descrizione della compromissione funzionale
dello stato psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale
vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno,
che secondo la Legge 104/92 compete alle AA.SS.LL. o Enti convenzionati ( Atto
di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3 ). Ulteriori precisazioni sono date
nella C.M. n° 363/1994, art.3, commi 1 e 2: in particolare, in mancanza della
Diagnosi Funzionale, si può presentare in via provvisoria il certificato dello
specialista o dello psicologo in servizio presso la ASL o in regime di
convenzione con la medesima. L'art.38 della Legge 448/98 - Legge finanziaria
per il 1999 - consente ai genitori di sostituire il certificato medico con una
autocertificazione inserita nella domanda di iscrizione, se l'alunno è stato
riconosciuto handicappato (art. 3 Legge 104/92).
La Diagnosi Funzionale
(atto sanitario medico legale, che descrive analiticamente la compromissione
funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap),
sostituisce la vecchia certificazione, ed è utile all'amministrazione scolastica
per la richiesta dell'insegnante di sostegno. Sia i genitori che la Scuola sono
tenuti a sollecitare tale documentazione, in tempi utili per l'assegnazione
dell'insegnante di sostegno da parte del Provveditorato.
Diagnosi Funzionale
Decreto del Presidente della
Repubblica - 24/02/1994
"Atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di
alunni portatori di handicap."
Legge - 05/02/1992 n.
104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate." Si veda in particolare: art. 12
Circolare Ministeriale -
Ministero della Pubblica Istruzione 03/09/1985 n. 250 "Azione di sostegno a
favore degli alunni portatori di handicap."
Decreto del Presidente
della Repubblica - 12/02/1985 n. 104 "Approvazione dei nuovi programmi didattici
per la scuola primaria."
Che fare se la ASL non provvede
a fare la Diagnosi Funzionale?
Se la ASL non elabora la
Diagnosi Funzionale può essere denunciata alla Procura della Repubblica per
omissione di atti di ufficio.Se la scuola non sollecita la ASL inadempiente,
anche la scuola può essere denunciata per omissione di atti di ufficio.Se
l’alunno è seguito da un centro convenzionato con la ASL, questo deve completare
la sua prestazione facendo anche la Diagnosi Funzionale (Atto di indirizzo,
D.P.R. 24-2-94 art. 3 c. 2). Il Capo d’Istituto può farla produrre al centro
convenzionato facendo riferimento alla C.M. 363/94 art. 3 c. 1.
Piano
educatico individualizzato (P.E.I.)
Il Piano educativo
individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel
quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro,
predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di
tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione,
di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge n. 104 del 1992.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi
del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari
individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante curriculare e di
sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la
potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.
Il P.E.I. tiene presenti i
progetti didattico - educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed
extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge n.
104 del 1992.Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma
2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica,
medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi
funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e
4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto
all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in
situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente,
integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano
educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue
conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
- progetto operativo
interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali,
in collaborazione con i familiari
- progetto educativo e
didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata
agli aspetti riabilitativi e sociali
contiene:
- finalità e obiettivi
didattici
- itinerari di lavoro
- tecnologia
- metodologie, tecniche
e verifiche
- modalità di
coinvolgimento della famiglia tempi:
- si definisce entro il
secondo mese dell'anno scolastico
- si verifica con
frequenza, possibilmente trimestrale
- verifiche
straordinarie per casi di particolare difficoltà
Il profilo dinamico
funzionale (P.D.F.)
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge
n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi
funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento
scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di
handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due
anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare
di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati
della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione, con la
collaborazione dei familiari dell'alunno.
2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base
dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente,
descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in
situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.
3. Il profilo dinamico funzionale comprende
necessariamente:
a) la descrizione funzionale dell'alunno in
relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di
attività;
b) l'analisi dello sviluppo potenziale
dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:
b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità
esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione;
ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo
controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei
compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di
usare, in modo integrato, competenze diverse;
b.2) affettivo - relazionale, esaminato nelle
potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri,
alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento
scolastico, con i suoi diversi interlocutori;
b.3) comunicazionale, esaminato nelle
potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti
prevalenti, ai mezzi privilegiati;
b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità
esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione
verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero
verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in
riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e
tattile;
b.6) motorio-prassico, esaminato in
riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla
motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di
programmazione motorie interiorizzate;
b.7) neuropsicologico, esaminato in
riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla
capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;
b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle
potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e
all'autonomia sociale;
b.9) apprendimento, esaminato in relazione
alle potenzialità esprimibili in relazione all'età prescolare, scolare (lettura,
scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).
L’Assistente
igienico-personale a scuola
Possono accedere al servizio di assistenza
igienico personale gli alunni residenti e non residenti, in condizioni di
handicap iscritti frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, che
per la natura e gravità dell’handicap medesimo subiscono riduzioni
dell’autonomia personale con particolare riferimento al soddisfacimento dei
bisogni primari al compimento degli atti elementari della vita.
L’ accertamento è effettuato dalla competente
Azienda Unità Sanitaria Locale la quale deve specificare se potenziali utenti
del servizio sono in possesso dei requisiti sanitari richiesti.
Il servizio specificatamente previsto dalle
LL.RR. 68/81 e 16/86 consiste in tutti quei atti di assistenza ed igiene
personale che si renderanno necessari durante attività scolastiche sia che esse
si svolgeranno nella sede della scuola sia che si svolgono al di fuori di essa,
secondo le esigenze di ciascun alunno possibilmente concordate con le famiglie
interessate e le richieste del personale docente compresi il prelievo e
l’accompagnamento di fronte l’edificio scolastico.
Trattandosi di servizio diretto a favorire la
frequenza scolastica è totalmente gratuito
L’istanza per l’ammissione al servizio dovrà
essere prodotta in carta libera dal capo famiglia o, in caso di impedimento
dello stesso da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare.
Essa deve essere corredata da:
□Certificazione attestante il
tipo e il grado dell’handicap rilasciata dall’Az. U. S. L. competente integrata
dalla diagnosi funzionale pertinente il servizio in questione;
□Certificato di iscrizione
scolastica.
Trasporti gratuiti
casa-scuola-casa
E' compito del Comune provvedere ai trasporti
gratuiti da casa a scuola e viceversa: Legge 118/71, art. 28 , comma 1. Bisogna
farne esplicita richiesta al Comune, Assessorato ai Servizi Sociali o
Assessorato ai trasporti urbani o extraurbani.
La nuova normativa afferma:
Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli
interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi
liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri
cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di
servizi alternativi". (art. 26, comma 1). La legge-quadro prevede che i Comuni
assicurino anche modalità di trasporto individuale per le persone con handicap
impossibilitate a servirsi dei mezzi pubblici.
In osservanza di queste disposizioni, le Regioni sono tenute ad elaborare piani
di mobilità. Nelle elaborazioni di questi piani specifici, che devono essere
coordinati con quelli di trasporto predisposti dai Comuni, devono essere
previsti servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto
collettivo.
L’art. 26 della legge quadro detta i principi per garantire la mobilità tramite
i mezzi di trasporto pubblici. Le Regioni ed i Comuni sono i soggetti chiamati
in causa.
Le Regioni debbono dare indicazioni ai Comuni e predisporre piani regionali di
mobilità anche tramite accordi di programma. I Comuni devono assicurare la
fruibilità dei mezzi di trasporto collettivi, opportunamente adeguati o, in
mancanza di essi, di mezzi alternativi alle stesse condizioni degli altri
cittadini, quali taxi per trasporti a scuola, al posto di lavoro, ai centri di
riabilitazione, a sedi associative per attività sociali. La norma prevede che i
Comuni debbano agire nell’ambito delle “ normali disponibilità di bilancio”.
Che cosa
fare se in III° Media emerge il problema dell'ammissione all'esame e del
conseguimento del diploma?
Fin dalla prima media
non bisogna permettere che l'apprendimento dell'alunno handicappato venga
delegato unicamente all'insegnante di sostegno, può accadere che in III media il
Consiglio di classe (che non conosce i livelli iniziali e il progresso
realizzato) ponga delle difficoltà circa l'ammissione alle esame per il
conseguimento del diploma. E comunque, se tali difficoltà sono poste, bisogna
appunto evidenziare il progresso realizzato dall'alunno, nonché la possibilità
di fargli svolgere prove differenziate, cose ambedue esplicitate nell'O.M.
65/98, art. 10 e successive modificazioni.
Ripetente e attestato
di frequenza
All'alunno disabile è
consentito "il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al Compimento
del diciottesimo anno di età", come viene esplicato al comma 1, lettera C
dell'art.14 L. 104/92. Ove non venga conseguito il diploma deve essere
rilasciato l'attestato di frequenza, il quale preclude l'accesso a qualsiasi
tipo di scuola superiore (compresi gli Istituti tecnici, gli Istituti
professionali e gli Istituti d'Arte).
L'attestato di
frequenza consente comunque la frequenza ai Corsi Regionali di Formazione
Professionale (CFP) e l'iscrizione alle liste di collocamento.
La Legge del 99 che ha
innalzato l'obbligo scolastico al compimento del sedicesimo anno d'età, fa salva
la specifica normativa per gli alunni con handicap. Ciò significa che gli alunni
con handicap hanno diritto di frequentare la scuola dell'obbligo sino al 18°
anno di età e che hanno l'obbligo di farlo solo al compimento del sedicesimo
anno di età.
Scansione
temporale adempimenti sostegno
ALUNNI IN INGRESSO AL 1° ANNO
GENNAIO PER SETTEMBRE:
Iscrizione
DPR 24.02.94
I genitori all’atto dell’iscrizione o
comunque nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro presentano la
certificazione (prodotta dal servizio sanitario pubblico) comprendente
la Diagnosi Clinica e la Diagnosi Funzionale ed illustrano al Dirigente
Scolastico la situazione particolare del/la figlio/a e la storia
scolastica.
GENNAIO/FEBBRAIO:
Preparazione all’ingresso nella scuola l.104/92/ art.14
comma 1lett.c, C.M. 1 del 4/1/88
Disabilità grave: progetti particolari
Si sollecita e si concorda la
riunione del gruppo di lavoro nel periodo immediatamente successivo
alle iscrizioni” tra: dirigente scolastico, insegnanti di classe
(qualora siano stati già individuati), i docenti di sostegno della
scuola di provenienza e di quella che accoglie, operatori dei servizi
sanitari e genitori, allo scopo di esaminare ed adeguare il contesto in
cui sarà inserito l’alunno/a e di definire i provvedimenti necessari da
attivare.
Il gruppo di lavoro della scuola dovrà
attivarsi a predisporre il progetto articolato di integrazione
per ottenere l’istituzione di una classe con un numero tendente a 20
alunni in presenza di un alunno/a diversamente abile in situazione di
gravità (art. 3 L. 104/92).
La classe non potrà, in ragione della
stessa norma, accogliere un altro alunno, anche con disabilità lieve.
GIUGNO:
Trasmissione dei documenti per la
continuità didattica
Al termine dell’anno scolastico, la
scuola di provenienza trasmette alla scuola di accoglienza il
materiale utile alla conoscenza del percorso educativo:
-Diagnosi Funzionale (D.F.)
-Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)
-Piano Educativo Personalizzato (P.E.P.)
-Progetto Educativo-Didattico (in caso
di deroga)
SETTEMBRE:
Formazione classi
D.M. 141/99
In merito al numero di alunni per
classe nei casi in cui è inserito un alunno disabile il D.M. 3 giugno
1999 n. 141 pone il numero massimo di 20 alunni per classe, purchè sia
esplicitata la necessità di tale riduzione in relazione ad ogni
specifico caso di integrazione, senza superare però il limite massimo di
25 alunni.
INIZIO ANNO SCOLASTICO:
Accoglienza
E
Continuità
La “corresponsabilità” tra i 2
istituti continua sino al completamento del primo periodo di
inserimento dell’alunno nella nuova scuola (anche fino a Dicembre),
attraverso incontri informativi, elaborazione congiunta del P.E.P.,
impiego incrociato dei docenti delle 2 scuole, con il coinvolgimento
della famiglia.
ALUNNI CLASSI SECONDE E TERZE
PRIMA DELL’INIZIO
DELLE LEZIONI:
(va ritirata in
segreteria didattica la documentazione di base dell’alunno)
D.F.
P.D.F.
P.E.P.
Anno precedente
COS’E’:
Diagnosi Funzionale che descrive analiticamente la compromissione
funzionale dello stato psicofisico dell’alunno disabile.
CHI LO FA:
(ASL).
COS’E’:
Profilo Dinamico Funzionale sulla base della D.F. descrizione delle
difficoltà e dello sviluppo potenziale dell’alunno nei tempi brevi (sei
mesi) e medi (due anni.). i contenuti riguardano l’asse cognitivo,
affettivo relazionale, linguistico, sensoriale, autonomia.
CHI LO FA:
(ASL, docenti, sostegno, genitori).
COS’E’:
piano educativo personalizzato compreso di obiettivi educativi e
disciplinari, valutazione, eventuali progetti di riabilitazione e/o di
integrazione e relazione finale.
CHI LO FA:
ASL, Consiglio di classe, genitori e
terapisti della riabilitazione
che possono concordare eventuali verifiche e modifiche in itinere.
QUANDO SI FA:
dopo un primo
periodo di osservazione, (circa due mesi) ed eventuali incontri con la
famiglia, educatori e terapisti della riabilitazione, sulla base della
documentazione relativa all’alunno.
QUANDO:
subito dopo i test di
ingresso
COS’E’:
puntuale itinerario di
apprendimento-insegnamento precisando l’organizzazione, le metodologie
di intervento, i diversi ruoli fissando i tempi e le modalità di
valutazione.
CHI LA FA:
consiglio di classe.
QUANDO:
ogni anno,
insieme al PEP.
CHI LA FA:
Il gruppo operativo decide, tenuto conto delle reali potenzialità e
capacità dello studente, se attribuire una valutazione comune alla
classe oppure una valutazione differenziata facente riferimento ai soli
obiettivi stabiliti nel PEP.
Il gruppo operativo può
cambiare tipo di programmazione/valutazione nel corso degli anni o
durante lo stesso anno scolastico qualora lo ritenga opportuno.
Viene presa solo con
l’esplicito consenso della famiglia, è riferita al P.E.P. e non ai
programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art, 15 della O.M. N.90
del 21.05.2001” e dovrà apparire solo in calce alla pagella.
L'art 16 comma 1 L.n.
104/92, prevede la possibilità di progetti didattici che riducano i
contenuti di alcune discipline. Una volta adottata questa scelta, che
può risultare anche a maggioranza, ma che si applica a tutte le
discipline, ove prevalga la volontà di valutazione ordinaria, è rimessa
alla valutazione professionale dei singoli docenti delle discipline
stabilire quale sia il minimo che deve essere appreso dagli alunni al
fine di una valutazione sufficiente. Nessun altro docente può
interferire circa le decisioni professionali dei docenti delle singole
discipline.
ESAMI DI LICENZA MEDIA
AMMISSIONE
AGLI ESAMI
Comma 1, lettera C
dell'art.14 L. 104/92
Attestato di frequenza
PROVE EQUIPOL-LENTI E DIFFEREN-ZIATE
Può accadere che in III
media il Consiglio di classe ponga delle difficoltà circa l'ammissione
alle esame per il conseguimento del diploma. In questo caso bisogna
evidenziare il progresso realizzato dall'alunno, nonché la possibilità
di fargli svolgere prove differenziate, cose ambedue esplicitate
nell'O.M. 65/98, art. 10 e successive modificazioni.
All'alunno disabile è
consentito "il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al
compimento del diciottesimo anno di età".
Ove non venga
conseguito il diploma deve essere rilasciato l'attestato di frequenza,
il quale preclude l'accesso a qualsiasi tipo di scuola superiore
(compresi gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e gli
Istituti d'Arte).
L'attestato di
frequenza consente comunque la frequenza ai Corsi Regionali di
Formazione Professionale (CFP) e l'iscrizione alle liste di
collocamento. La Legge del 99
ha innalzato l'obbligo scolastico al compimento del sedicesimo anno
d'età, fa salva la specifica normativa per gli alunni disabili, i quali
hanno diritto di frequentare la scuola dell'obbligo sino al 18° anno di
età.
Nel caso di un candidato con disabilità, che abbia seguito i
programmi ministeriali, dove necessita, si predisporranno prove
equipollenti a quelle degli altri.
I candidati che hanno svolto un percorso differenziato possono
svolgere prove differenziate coerenti alla programmazione
individualizzata.