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INVALIDITA’ CIVILE E PERMESSI LAVORATIVI

  Permessi lavorativi per i genitori  ex art. 33 Legge104/92

   Congedo per malattia del figlio

   Congedo retribuito di 2 anni per i genitori

   Procedure per l'invalidità civile

  L’Indennità di accompagnamento

  L’Indennità di frequenza

  Indennità cumulativa per i pluriminorati

  Progetti individuali per i disabili Legge 328/00 LEGGE 68/99

 Glossario

 


 I permessi lavorativi ex art. 33 legge 104/92

La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge quadro sull'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che all'articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità.
Principalmente ad occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 sono stati gli enti previdenziali (INPS e INPDAP, solo per citare i principali) emanando circolari ora applicative ora esplicative. Non sempre le indicazioni fornite dai diversi enti sono fra loro omogenee. È quindi innanzitutto necessario riferirsi sempre alle indicazioni fornite dall'ente di riferimento.
Nella sostanza, un assicurato INPS non può far valere le disposizioni previste dall'INPDAP o da un altro ente previdenziale e viceversa. Al tempo stesso, per fare un esempio, il responsabile del personale di un ente pubblico non può applicare le disposizioni impartite dall'INPS (settore privato), ma deve rifarsi esclusivamente alle istruzioni del proprio ente previdenziale.
Ad occuparsi di queste materie sono intervenuti, in alcuni casi, anche il Consiglio di Stato e alcuni Ministeri (Welfare, Funzione Pubblica, Tesoro) con pareri, circolari e indicazioni di servizio. Su alcuni aspetti, poi, si sono pronunciati i singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. È ovvio, quindi, che il lavoratore finisca per essere disorientato o per incontrare difficoltà nell'ottenere risposte certe. E nonostante questa massa di provvedimenti, alcuni aspetti rimangono ancora controversi e insoluti.

Chi ne ha diritto.

È innanzitutto necessario comprendere chi siano gli "aventi diritto", cioè quali siano quei soggetti che possono richiedere l'accesso ai permessi. È da far notare subito che gli aventi diritto ai permessi lavorativi non sono gli stessi che possono anche richiedere i due anni di congedo retribuito. Per quella seconda agevolazione la normativa è infatti (per ora) molto più restrittiva.
Hanno diritto ai permessi lavorativi retribuiti, con diverse modalità, criteri e condizioni, la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre, entro i primi tre anni di vita del bambino; la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre, dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile e poi a seguire nella maggiore età; i parenti o gli affini che assistono la persona disabile. Il disabile deve essere in possesso del
certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), rilasciato dalla Commissione dell'Azienda Usl. Non sono ammessi altri certificati di invalidità.
Hanno infine diritto ai permessi lavorativi i
lavoratori disabili in possesso del
certificato di handicap grave.

I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari, in quest'ultimo caso solo nell'ipotesi di disabili minorenni. L'affidamento infatti può riguardare soltanto soggetti minorenni (articolo 2, Legge 149/2001).

Primi tre anni di vita


Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione dell'Azienda Usl prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o - in alternativa - il padre lavoratore, ha diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità.
Il prolungamento dell'assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell'anzianità di servizio. Inoltre, sotto il profilo retributivo, gode di un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Se si sceglie di non fruire di questa opportunità è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato o in altro centro
Da questi benefici sono ancora escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici (Circolari INPS
24 marzo 1995, n. 80 punto 4 e 15 marzo 2001, n. 64 punto 2; Circolare INPDAP 27 novembre 2000, n. 49
).
In caso di prestazione di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.

Dopo i tre anni


Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via continuativa ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza.
La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno.
È importante sottolineare che la
Legge 8 marzo 2000, n. 53 (articolo 20) ha precisato definitivamente che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.
Non spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio.

Maggiore età


Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre, o - in alternativa - il lavoratore padre, ha diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva, cioè non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza. La concessione dei permessi ovviamente non spetta nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno.
Sia INPS che INPDAP hanno ripreso nelle loro circolari queste indicazioni.
In particolare l'INPDAP, dopo una indicazione di segno contrario, ha corretto le proprie precedenti disposizioni precisando che, anche in caso di maggiore età, i permessi vengono concessi anche quando l'altro genitore non lavora a condizione che vi sia la convivenza (
Circolare 25 ottobre 2002, n. 22
).

Parenti e affini


L'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di handicap (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) dall'apposita Commissione operante in ogni Azienda Usl.
È bene precisare che i permessi spettano ai parenti e agli affini entro il terzo grado di parentela e affinità. La condizione è comunque che l'assistenza sia prestata in via
continuativa ed esclusiva, anche in assenza di convivenza, come precisato dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53
(articolo 19).
È quasi superfluo precisare, anche se INPS e INPDAP lo hanno dovuto chiarire, che i permessi spettano anche al coniuge della persona con handicap pur non essendo né parente né affine. Anche in questo caso La concessione dei permessi non spetta nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno.
I permessi non spettano inoltre nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio.

Chi sono i parenti e gli affini?

Chi sono i parenti e gli affini entro il terzo grado indicati dall'articolo 33 della Legge 104/1992? Il riferimento dobbiamo cercarlo nel Codice civile (articolo 74-78) che definiscono i concetti di parentela e affinità.
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.Il meccanismo può apparire complesso. Facciamo quindi qualche esempio.Sono parenti di primo grado i figli e genitori. Fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni sono parenti di secondo grado. Zii e nipoti (figli di un fratello o una sorella) sono parenti di terzo grado.I cugini sono parenti di quarto grado, quindi non possono accedere alla fruizione dei permessi lavorativi.Sono affini di primo grado il suocero, genero e nuora. Sorella e fratello della moglie sono affini di secondo grado. La zia o lo zio della moglie sono affini di terzo grado. Il cugino della moglie o del marito è affine di quarto grado ed è quindi escluso dai benefici lavorativi.

La scelta della sede di lavoro : Trasferimenti

Il genitore od il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità un parente od un affine disabile entro il terzo grado, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (L. 104/92 art. 33 comma 5)


 Congedi per la malattia del figlio

La Legge 8 marzo 2000, n. 53 prevede la possibilità per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni.Se il bambino è di età compresa fra tre e otto anni l'astensione è limitata a cinque giorni l'anno per ciascun genitore.Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un autocertificazione in cui si dichiari che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.Quando la malattia del bambino dà luogo ad un ricovero ospedaliero si interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.Contributi figurativi: fino ai tre anni di età del bambino i permessi sono coperti da contribuzione figurativa cioè sono computati nell'anzianità di servizio.
Dopo i tre anni di età del bambino, i permessi sono coperti solo parzialmente a seconda del reddito dei richiedenti.Le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari.Il limite di età del bambino in questo caso è più elastico; se il minore ha un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.


 Congedi retribuiti di 2 anni per genitori di  disabili gravi

La Legge 388 del 23 dicembre 2000 (art. 80 comma 2) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone disabili gravi, di usufruire di due anni di congedo retribuito.
La condizione principale è che il disabile sia stato accertato disabile in situazione di gravità. La Legge Finanziaria per il 2004 (art. 3 comma 106, L. 24 dicembre 2003, n. 350) ha abrogato il limite che imponeva di concedere i permessi retribuiti solo nell’ipotesi in cui la persona disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave da almeno cinque anni, condizione che impediva di richiedere il congedo, ad esempio, nei casi di gravi disabilità di bambini in tenera età, o ancora nel caso di menomazioni derivanti da gravi lesioni, tanto improvvise da non aver ancora consentito l'accertamento dell'handicap.
Un'altra condizione, questa ancora vigente è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. La Legge 388/2000 (art. 80 comma 2) prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 35.000 circa annue per il congedo di durata annuale.Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto disabile. Durante la fruizione di questo congedo i lavoratori non hanno diritto alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.La disposizione non prevede l'estensione ad altri parenti o affini (es. la moglie del disabile), né consente l'applicazione del beneficio a lavoratori diversi dai genitori nel caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all'assistenza.

 Assicurati INPS

 
L'INPS ha regolamentato con due circolari (133 del 17 luglio 2000 e 138 del 10 luglio 2001) la fruizione di tale beneficio, introducendo alcune particolarità rispetto alle indicazioni della norma istitutiva.Nel caso di figlio maggiorenne convivente con il genitore richiedente la concessione del congedo è possibile anche se l'altro genitore non lavora, o se sono presenti in famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.Nel caso invece di figlio disabile maggiorenne non convivente con il richiedente, è necessario che sia garantita la continuità ed l'esclusività dell'assistenza. Quindi se nel nucleo familiare deldisabile, sono presenti altri soggetti (compreso l'altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare assistenza, il congedo retribuito non può essere concesso.
Altra particolarità introdotta dall'INPS, riguarda l'ipotesi in cui il disabile svolga attività lavorativa: in tal caso il congedo non può essere concesso.

Assicurati INPDAP

 
L'INPDAP con la circolare del 10 gennaio 2002, n. 2 fornisce la propria interpretazione dell'articolo 80, comma 2 della Legge 388, proponendo una lettura più restrittiva di quella dell'INPS.Il periodo di congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il figlio è minorenne è possibile fruire del beneficio anche se l'altro genitore non lavora. Se il figlio maggiorenne, non è necessariamente richiesta la convivenza ma, in tal caso, occorre che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente (madre o padre che sia). Nell'ipotesi che l'altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il figlio maggiorenne portatore di handicap, è necessario dimostrare l'impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza. Per quanto riguarda i fratelli o le sorelle (anche adottivi) del disabile grave, possono godere del congedo retribuito solo in caso di decesso dei genitori. Devono tuttavia risultare conviventi con il disabile sia che questi sia minorenne che maggiorenne.


 Riconoscimento della condizione di invalido civile

Per essere riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto è necessario presentare una domanda di accertamento dello stato di invalidità all'Azienda Sanitaria Locale di Residenza. A seguito della domanda viene convocata una visita medico-legale per accertare se il richiedente possiede i requisiti sanitari che prevedono il diritto all'erogazione di presidi e benefici economici riconosciuti dalla legge vigente.

Come fare la domanda – Procedura:

La domanda consiste nella compilazione di un modulo, tale modulo si differenzia a seconda se la persona interessata al riconoscimento dell'invalidità civile sia minorenne o interdetto oppure maggiorenne.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

       un certificato del medico curante (medico di base o medico specialista). Tale certificato deve indicare la diagnosi con chiarezza e precisione e le eventuali difficoltà di natura fisica, mentale, sensoriale che derivano dalle patologie certificate. Per il riconoscimento dello stato di cecità deve essere allegato un certificato medico oculistico di struttura pubblica che attesti la cecità assoluta o parziale (residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con correzione o ancora un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% in entrambi gli occhi). Nel caso di sordomutismo è necessario allegare un certificato otorinolaringoiatrico attestante la sordità prima dell'apprendimento del linguaggio parlato definibile entro il dodicesimo anno di vita;

       la fotocopia di un documento di identità valido;

       la fotocopia del codice fiscale.

ATTENZIONE!! Se le patologie cui è affetto l'interessato possono comportare un riconoscimento della condizione di invalido civile ed un riconoscimento della condizione di cieco civile per gravi problemi di vista è necessario presentare due distinte domande ciascuna sull'apposito modulo.

Se l'interessato è minorenne o interdetto, deve essere compilato il modulo "Istante minore anni 18 o interdetto" e firmato osservando le seguenti indicazioni:

       richiedente minore di anni 18 - Se il richiedente è minorenne la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante specificando se trattasi di genitore o tutore.

       richiedente interdetto - Se il richiedente maggiorenne è stato dichiarato interdetto la domanda deve essere firmata dal tutore.

Nel caso in cui l'interessato maggiorenne si trovi nell'impossibilità fisica di firmare la domanda (es. paralisi agli arti superiori) o sia analfabeta, deve presentarsi personalmente con un documento in corso di validità all'ufficio competente a ritirare le domande. L'impiegato, accertata l'identità dell'interessato, è tenuto ad indicare in calce al modulo la motivazione dell'impossibilità a sottoscrivere.


Se l'interessato non può presentarsi personalmente per motivi di salute la domanda deve essere presentata dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, oppure da altro soggetto indicando le motivazioni dell'impedimento.

La visita medica e relativo verbale:

Una volta presentata la domanda viene fissata la data della visita di accertamento durante la quale è possibile farsi assistere dal proprio medico di fiducia. Si ricorda che è necessario, in corso di visita medica, esibire tutta la documentazione sanitaria attestante le patologie certificate dal medico curante.
La visita viene effettuata dalla Commissione di prima istanza presso il Servizio di Medicina Legale dell'ASL di residenza ad eccezione delle visite per il riconoscimento dello stato di cecità assoluta o parziale che sono effettuate da un'apposita Commissione medica provinciale istituita presso l'ASL competente  e presso le AASSLL competenti per territorio negli altri capoluoghi di provincia. La domanda presentata all'ASL di residenza del richiedente viene successivamente trasmessa, d'ufficio, alla segreteria della Commissione medica provinciale competente per il riconoscimento dello stato di cieco civile.Nel caso in cui l'interessato sia impossibilitato a presentarsi a visita per gravi condizioni di salute è possibile richiedere una visita domiciliare esibendo certificato del medico curante che attesta l'impossibilità dell'interessato a lasciare il domicilio.Effettuata la visita, la procedura prevede che il relativo verbale venga inviato alla Commissione medica di verifica. La commissione medica di verifica valuta il giudizio espresso dalla commissione medica di prima istanza esaminando la documentazione medica agli atti e, se lo ritiene necessario, convoca a nuova visita l'interessato o richiede ulteriore documentazione sanitaria.
Una volta effettuata la valutazione da parte della Commissione medica di verifica, il verbale ritorna all'ASL di competenza che provvede all'invio a domicilio del verbale.Nel verbale viene indicato l'esito della visita medica (non invalido, invalido, cieco civile, sordomuto, minore o invalido ultra sessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età) caratterizzato da un codice differente per ciascuna condizione e l'eventuale percentuale di invalidità civile.Di seguito sono indicati i diritti riconosciuti al cittadino in base alla condizione di invalidità accertata ed all'eventuale percentuale.Nel caso in cui venga riconosciuta una condizione di invalidità che dà diritto all'erogazione di provvidenze economiche, l'A.S.L. provvede ad inviare all'INPS i dati necessari per le erogazioni economiche senza che l'interessato presenti ulteriore domanda.L'INPS provvederà ad inviare per posta all'interessato la richiesta di ulteriore documentazione utile ad accertare requisiti non sanitari (reddito, iscrizione nelle liste speciali, ecc.).NOTA BENE Le pratiche per l'assegno mensile, le pensioni e le indennità sono GRATUITE. L'assegno mensile, le pensioni e l'indennità di frequenza sono erogabili se l'interessato ha un reddito personale non superiore ad un limite stabilito annualmente per legge.Requisito essenziale per ottenere l'assegno di invalidità mensile, oltre alla percentuale compresa tra il 74% ed il 99%, è dato dall'iscrizione alle liste speciali di collocamento.Per ottenere l'indennità di frequenza, erogata ai minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età, è necessario presentare annualmente all'INPS un certificato di frequenza scolastica o di asilo nido oppure un certificato attestante la frequenza di un centro di riabilitazione pubblico o convenzionato con l'ente pubblico, non è ammessa la frequenza  presso strutture private.Le indennità di accompagnamento per invalidità civile e quella per cecità assoluta, l'indennità speciale per cecità parziale e l'indennità di comunicazione per sordomuti sono erogate indipendentemente dal reddito personale e dall'età. L'indennità di accompagnamento per invalidità civile non è riconosciuta se l'interessato è ricoverato a tempo pieno presso una struttura, pubblica o privata, la cui retta è a totale carico dell'ente pubblico.

 I minorenni:

I minorenni possono essere riconosciuti:

       codice 01 "non invalido",

       codice 07 "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o ipoacusico".


In questo caso si ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, protesi, ortesi e/o ausili ed indennità di frequenza (compatibilmente con il reddito annuo individuale e la frequenza di centri di riabilitazione, scuole di ogni ordine e grado, compreso l'asilo nido). I minori che hanno compiuto i sedici anni di età possono essere percentualizzati ai fini dell'iscrizione nelle liste collocamento speciali del Centro per l'Impiego.

       codice 05 "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure codice 06 "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"


In questo caso si ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, ortesi e/o ausili e indennità di accompagnamento (svincolata dal reddito individuale). E' incompatibile con il diritto a percepire l'indennità di frequenza.

       codice 08 "cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione".


In questo caso si ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, protesi, ortesi e/o ausili, pensione per ciechi parziali (compatibilmente con il reddito annuo individuale) e indennità speciale per ciechi parziali (svincolata dal reddito individuale).

       codice 09 "cieco assoluto".


In questo caso ha diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, protesi, ortesi e/o ausili e indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (svincolata dal reddito individuale).

       codice 10 "sordomuto".

In questo caso ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, protesi, ortesi e/o ausili ed indennità di comunicazione (indipendentemente dal reddito individuale).

ATTENZIONE!! Al compimento della maggiore età è necessario presentare domanda di rivalutazione dello stato di invalidità civile per ottenere una percentualizzazione della capacità lavorativa residua che permetta di mantenere i diritti acquisiti rispetto alle prestazioni sanitarie e, se la percentuale è pari o superiore al 46%, l'iscrizione alle liste speciali di collocamento ai fini dell'integrazione lavorativa.
Tale rivalutazione è indispensabile anche a ottenere i benefici economici previsti quali l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità.
Anche nel caso di sordomutismo e cecità è necessario presentare nuovamente una domanda di accertamento di invalidità al compimento del diciottesimo anno di vita.

Domanda di aggravamento:

Nel caso in cui una persona già dichiarata invalida presenti un peggioramento delle proprie condizioni di salute, può presentare la domanda di aggravamento al fine di rivalutare lo stato di invalidità civile.Per ottenere tale valutazione è necessario presentare la domanda presso la Az. U.S.L. di competenza.La modulistica è uguale a quella utilizzata per la presentazione della prima domanda di invalidità civile, ma nel caso specifico, è indispensabile corredarla con la documentazione sanitaria attestante l'effettivo peggioramento dello stato di salute (relazione di un medico specialista e/o esami). Inoltre è necessario allegare alla domanda la fotocopia del precedente verbale di invalidità.

Istanza di ricorso al giudizio espresso  dalla commissione medica di prima istanza:

Qualora la valutazione espressa dalla Commissione medica di prima istanza sia ritenuta inadeguata non è più possibile inoltrare ricorso amministrativo gratuito alla Commissione medica di seconda istanza presso il Ministero Economia e Finanze.

Dal 1° Gennaio del 2005, infatti, per ottenere un riesame della domanda ci si deve rivolgere esclusivamente al tribunale, procedendo tramite avvocato, avviando pertanto una causa giudiziaria. La causa è a pagamento.


 Le provvidenze economiche per gli invalidi civili: L'Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento per cittadini riconosciuti invalidi civili è stata istituita con la legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".

Requisiti necessari:

       essere residente in Italia;

       essere stato riconosciuto "invalido civile con percentuale del 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita";

       non essere ricoverato gratuitamente in istituto. Chi venga ricoverato gratuitamente per più di un mese (30 gg) in una struttura, anche per motivi riabilitativi, è obbligato a comunicarlo alla sede INPS di competenza che provvederà a sospendere il versamento per il periodo di ricovero;

       non ci sono limiti di età;

       non ci sono limiti di reddito.

Incompatibilità

Non hanno diritto all'indennità di accompagnamento coloro che percepiscono indennità simili per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
È possibile scegliere il trattamento economico più favorevole tra l'indennità di accompagnamento ed eventuali altre indennità.

Importo dovuto

Per l'anno 2011 l'importo mensile è di €480,00 corrisposto per 12 mensilità.

Scadenze

Coloro che ricevono l'indennità di accompagnamento, devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità sulla permanenza o meno del requisito di non ricovero in istituto a titolo gratuito.
La dichiarazione deve essere presentata su modulo prestampato che viene inviato a casa dell'interessato, che deve compilarlo e spedirlo all'INPS, al Comune o all'A.S.L. di residenza.La dichiarazione di una persona temporaneamente impedita può essere resa dal coniuge o da un familiare entro il terzo grado.

Ricovero a titolo gratuito

Le persone riconosciute invalide civili al 100% e non deambulanti oppure non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possiedono il requisito sanitario per avere diritto all'indennità di accompagnamento.
Un ulteriore requisito per questa provvidenza è non essere ricoverati a tempo pieno in una struttura a titolo gratuito.


Questo significa che hanno diritto a percepire l'indennità di accompagnamento:

       coloro che non sono ricoverati;

       coloro che sono ricoverati presso una struttura sanitaria o assistenziale e pagano l'intera retta di ricovero o una quota di essa.

Eventuali costi aggiuntivi, rispetto alla retta base, quali ad esempio: la camera singola, servizi accessori, ecc. se pagati dall'interessato non sono determinanti ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento. Pertanto coloro che sono ricoverati presso strutture e contribuiscono al pagamento dei soli costi aggiuntivi di maggiore comfort alberghiero, non hanno diritto all'indennità di accompagnamento, essendo la retta a carico dell'ente pubblico.


 L'Indennità mensile di frequenza

L'indennità mensile di frequenza è stata introdotta dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme  in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per minori invalidi".         

 I requisiti necessari sono

       essere residente in Italia;

       essere minore di anni 18;

       frequentare, anche in modo non continuo, un centro di riabilitazione, la scuola di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, il centro di formazione professionale;

       essere stato riconosciuto "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età oppure essere ipoacustico che presenta un una perdita uditiva superiore a 60 decibel"

Non hanno diritto all'indennità mensile di frequenza coloro che:

       percepiscono l'indennità di accompagnamento;

       percepiscono la speciale indennità per i ciechi parziali;

       percepiscono l'indennità di comunicazione.

È possibile scegliere il trattamento economico più favorevole tra l'indennità mensile di frequenza ed eventuali altre indennità. Per l'anno 2009 l'importo mensile è di € 255,13. Tale importo viene corrisposto per tutto il periodo di frequenza del corso o del trattamento riabilitativo. Nel caso di frequenza scolastica, ad esempio, l'indennità viene percepita a partire dal mese di inizio del corso fino al mese successivo a quello di cessazione. La concessione dell'indennità di frequenza ai minori riconosciuti invalidi civili è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di:

       centri ambulatoriali o centri diurni socio-educativi, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime di convenzione, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone disabili;

       scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, centri di formazione o  di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale. A seguito di una recente sentenza della Corte Costituzionale anche la frequenza all'asilo dà diritto a percepire l'indennità di frequenza. La frequenza di centri di riabilitazione e/o di scuole deve essere opportunamente certificata, il certificato di frequenza deve essere inviato ogni anno alla sede INPS competente.


 Indennità cumulativa ai pluriminorati

Per ottenere due indennità, quella di accompagnamento in quanto cieco e quella di accompagnamento in quanto invalido, ad esempio; il disabile deve essere formalmente riconosciuto anche invalido civile totale con impossibilità alla deambulazione autonoma o con impossibilità a svolgere gli atti quotidiani.

Tali condizioni non devono essere dipendenti dalla cecità civile.
La domanda di accertamento va presentata alla Commissione per l'accertamento degli stati invalidanti operante nell'ASL di residenza.
Nel caso in cui venisse riconosciuta questa situazione, verrebbe conseguentemente erogata anche l'indennità di accompagnamento per invalido civile a condizione che l'interessato non sia ricoverato in istituto a carico dello Stato.
Il riferimento legislativo è la Legge 31/12/1991 n. 429 (art. 2 comma 1)

Legge 31 dicembre 1991, n. 429.

"Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati."

(Pubblicata nella G.U. 10 gennaio 1992, n. 7.)

Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

Legge 21 novembre 1988, n. 508.

"Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti".

(Pubblicata nella G. U. 25 novembre 1988, n. 277)

4. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

5. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole

Progetti inviduali per i disabili  Legge 328/00

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 14 - (Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell’interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.


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