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M.I.D. Movimento Italiano Disabili |
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Facilitazioni economiche per acquisto auto Alcune norme intervengono per facilitare l'utilizzo di mezzi privati da parte di persone con disabilità motoria per le quali l'uso di mezzi di trasporto pubblico è impossibile o, quantomeno, estremamente difficoltoso.
□ riduzione dell'aliquota IVA □ detrazione fiscali □ esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) □ esenzione dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione relativa alle nuove immatricolazioni ed al passaggio di proprietà □ contributo economico per l'acquisto dei comandi a mano. ESENZIONE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per le cessioni dei veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. L'esenzione IPT riguarda: □ le autovetture □ gli autoveicoli per trasporto promiscuo □ gli autoveicoli per trasporti specifici □ le motocarrozzette □ i motoveicoli per trasporto promiscuo □ i motoveicoli per trasporti specifici con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
IVA AGEVOLATA Al momento dell'acquisto di un veicolo, nuovo o usato, le persone disabili o i familiari che le hanno fiscalmente in carico possono usufruire di una riduzione dell'aliquota IVA che viene calcolata nella misura del 4%. Tale agevolazione è applicabile agli importi relativi all'acquisto dell'auto, agli eventuali adattamenti e relativi accessori ed alla manodopera per la predisposizione degli stessi adattamenti (sui veicoli nuovi e usati). E' esclusa l'agevolazione per le spese di manutenzione, riparazione ed acquisto di pezzi di ricambio. L'agevolazione è applicabile ad un solo veicolo e una volta ogni 4 anni a meno che il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento. Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovedenti gravi e sordomute possono usufruire della riduzione dell'aliquota IVA solo per l'acquisito di veicoli appartenenti alle ultime tre categorie (autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autoveicoli per trasporti specifici) sono esclusi dal beneficio gli acquisti relativi a motocarrozzette e motoveicoli. Sono esclusi dall'agevolazione relativa all'IVA i camper per i quali è invece prevista la detrazione fiscale del 19%. In merito all'intestazione del veicolo, si fa presente che se la persona disabile è titolare di redditi propri, il veicolo ed i documenti comprovanti la spesa sostenuta (fattura) devono essere a lei intestati; mentre nel caso in cui la persona disabile sia fiscalmente a carico di un familiare, l'autoveicolo ed i relativi documenti comprovanti la spesa possono essere indifferentemente intestati all'interessato oppure al familiare. Come fare per ottenere la riduzione dell'aliquota IVA: per ottenere la riduzione dell'aliquota IVA è necessario presentare documenti necessari al momento dell'acquisto direttamente al rivenditore, a sua volta il rivenditore dovrà riportare gli estremi della norma che dà diritto alla riduzione IVA sulla fattura. ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA Le persone con disabilità motoria, psichica e/o sensoriale o i familiari che le hanno fiscalmente a carico possono richiedere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica per un veicolo. Per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica è necessario presentare una richiesta indirizzata all'ufficio decentrato della Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio allegando i documenti sotto specificati. Persona disabile, con disabilità motoria, con patente speciale nella quale siano riportati gli adattamenti prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti di guida: -fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria; -fotocopia della patente speciale; -fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti prescritti; -eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile. Persona disabile, con disabilità motoria con necessità di adattamenti per il trasporto: -fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria; -fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti; -eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile. Persona disabile, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni: -fotocopia del certificato di handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente alla deambulazione; -fotocopia del libretto di circolazione; -eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile. Persona cieca assoluta, cieca parziale, ipovedente grave o sordomuta: -fotocopia del certificato della commissione medico-legale competente da cui risulti la condizione di non vedente o sordomuto; -fotocopia del libretto di circolazione; -eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile. Persona con disabilità intellettiva o psichica -fotocopia certificato di invalidità da cui risulti il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento; -fotocopia certificato di handicap da cui risulti il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92; -fotocopia del libretto di circolazione; -eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile. L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica spetta per un solo veicolo ed una volta richiesto, al momento dell'acquisto dell'auto oppure alla scadenza del bollo, non è necessario richiederlo ogni anno. Nel caso in cui venga meno il diritto all'esenzione, a causa della vendita dell'auto oppure per il decesso della persona disabile, deve essere comunicato all'ufficio decentrato della Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio e si deve provvedere al pagamento della tassa a partire dal momento in cui è venuto meno il diritto.
DETRAZIONE FISCALE DEL 19% RELATIVA ALLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO E/O LA RIPARAZIONE DI UNA VETTURA ADATTATA PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI È riconosciuta una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dell'intero importo delle spese sostenute, da persone disabili o soggetti che abbiano fiscalmente in carico persone disabili, per l'acquisto di veicoli o per le spese sostenute per la riparazione del veicolo stesso. La detrazione è fruibile per un solo veicolo e una volta ogni 4 anni, a meno che non sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento, e fino ad un limite di spesa non superiore a 18.075,99 euro. Nel caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 18.075,99 euro, al netto dell'eventuale rimborso dell'assicurazione. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La stessa detrazione, 19% sull'intero importo, spetta per le spese sostenute, da persone disabili o soggetti che abbiano fiscalmente in carico persone disabili, per la riparazione e la manutenzione straordinaria del veicolo, comprese le spese per la riparazione e la manutenzione dell'eventuale pedana installata per consentire il caricamento sull'auto della carrozzina. Si ricorda che l'importo detraibile deve essere diminuito degli eventuali contributi ottenuti dall'ASL o dall'INAIL per la spesa sostenuta per gli adattamenti. CONTRIBUTO A.S.L. PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA Le Aziende Sanitarie Locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extratariffario, nella misura del 20% (L. 104/92 art. 27 comma 1). Tali contributi sono previsti a favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti. Al fine di ottenere il contributo, l'interessato deve far pervenire all'Azienda Sanitaria Locale di residenza: -la fotocopia del libretto auto di cui l'invalido deve essere intestatario; -la fotocopia della patente; -la fattura dei lavori di modifica; -la dichiarazione di non aver ricevuto lo stesso contributo da altri enti o l'indicazione di altri eventuali contributi. Trasporti ferroviari:Prezzi e agevolazioni tariffariePer i viaggi individuali il passeggero disabile è tenuto a pagare il prezzo del biglietto a tariffa intera o ridotta, se ha titolo ad altra riduzione (Carta Verde, Carta d'Argento, ecc.). Carta blu:Le persone disabili residenti in Italia, riconosciute invalide civili con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (quindi solo coloro che hanno diritto a percepire l'indennità di accompagnamento), possono richiedere alle biglietteria o ai centri di Accoglienza il rilascio della "Carta Blu", previa consegna di copia del certificato di invalidità civile. La "Carta Blu" è una tessera nominativa (validità 5 anni, costo € 5,16) rilasciata dai suddetti uffici FS, con cui può essere acquistato un biglietto e l'eventuale supplemento IC/EC a tariffa intera valido per 2 persone (quindi gratuità del viaggio per l'accompagnatore). La "Carta Blu" è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre carte di riduzione e/o particolari agevolazioni tariffarie. La "Carta Blu" è valida anche nei collegamenti marittimi FS da e per la Sardegna, con sistemazione in poltrona reclinabile. La gratuità non riguarda eventuali servizi accessori quali le cuccette, i vagoni letto, ecc. che devono essere pagati per intero da ogni singolo viaggiatore. Concessione speciale 3° (per ciechi):
Il cieco titolare della concessione può usufruire di una
tessera mod. 28T/C, (valida 5 anni) e di apposite richieste (Mod. 28)
per i viaggi isolati dell'accompagnatore. La tessera e le richieste di
viaggio vengono rilasciate dalle seguenti associazioni: Unione Italiana
Ciechi; Istituto Governativo di Istruzione Professionale “Paolo Col
Osimo” per ciechi con sede a Napoli; Associazione Nazionale Privi della
Vista, con sede a Roma; Associazione Italiana Ciechi di Guerra, con sede
a Roma. Concessione speciale 8° (per grandi invalidi di guerra e per servizio):Le caratteristiche diverse delle tessere per il rilascio della concessione speciale 8° agli Invalidi di guerra e per servizio sono individuate e disciplinate da apposita normativa di legge. Le informazioni sulle modalità di acquisto del biglietto e prenotazione del posto possono essere richieste ai Centri di Accoglienza e/o Biglietteria di stazione. Per ulteriori informazioni Numero verde "Ferrovie Informa" 1478/88088. Per i titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico di base di categoria B, in possesso di determinati requisiti economico e sociali, è prevista la riduzione del 50% del pagamento dell’importo mensile di abbonamento (canone). I requisiti necessari per ottenere l’agevolazione sono:
E’ necessario compilare un modulo, già predisposto da Telecom e disponibile presso:
- i negozi “ Punto 187” della Telecom;
-fotocopia di un documento valido di identità del titolare del contratto; -fotocopia dell’attestato ISEE; -fotocopia del libretto di pensione da cui risulta il nome e cognome; -codice fiscale; -categoria; -codice INPS; -decorrenza della pensione. Tale documentazione va inviata a mezzo raccomandata alla sede Telecom indicata nella propria bolletta.
Per ulteriori informazioni si rimanda
alla consultazione del
sito.
Ausili e protesi: Iva agevolataAl momento dell'acquisto di ausili e protesi, le persone disabili possono godere dell'Iva agevolata (4%).L'agevolazione è applicabile "alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee”. Conseguentemente, l'aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è dato di individuare, all'atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti avanti menomazioni, funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto, l'agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzata rilasciata dal medico specialista della AA.SS.LL. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente. (Circolare Ministero delle Finanze n. 189/94).
Al momento dell'acquisto degli ausili è necessario presentare i seguenti documenti: □ copia del certificato di invalidità o di handicap rilasciato dall'ASL competente □ prescrizione rilasciata da un medico specialista della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che evidenzi il collegamento funzionale tra l'ausilio e la menomazione. Ausili e protesi: La detraibilità irpefAl momento della denuncia annuale dei redditi le persone disabili possono avvalersi della detrazione Irpef prevista per le spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili. Tale detrazione è pari al 19% della spesa totale (senza le franchigie previste per altri prodotti) sostenuta per l'acquisto e va sottratta all'eventuale imposta lorda dovuta all'erario. L'agevolazione può essere richiesta dal disabile o dal familiare cui la persona con handicap è a carico fiscalmente.
Sono fiscalmente a
carico le persone disabili con un reddito non superiore a € 2.840,51
annui. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le
indennità di accompagnamento o di frequenza, le pensioni di invalidità,
ecc. □ le carrozzine per i disabili; □ gli apparecchi per il contenimento di fratture ed ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; □ gli arti artificiali per la deambulazione; □ gli ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine, montascale). La documentazione utile a dimostrare che la persona è in condizione di handicap è la seguente:
Al momento della dichiarazione dei redditi è necessario, inoltre, essere in possesso dei seguenti documenti: □ prescrizione rilasciata dal medico curante. Al posto della prescrizione è consentito presentare un'autocertificazione ove si evidenziano la necessità e il motivo per i quali si è proceduto all'acquisto dell'ausilio o della protesi. All'autocertificazione va allegata una copia fotostatica del documento d'identità di colui che la redige; □ fattura, ricevuta o quietanza del sussidio acquistato. Erogazione ausili, ortesi, e protesi a carico del S.S.N.
Hanno diritto alle prestazioni protesiche: □ Gli invalidi civili e per servizio; □ Gli invalidi di guerra e le categorie assimilate (es. vittime civili di guerra); □ I privi della vista, cioè coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; □ I sordi, cioè coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio; □ I minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un'invalidità permanente; □ Gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua; □ Coloro che presentano istanza e sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda Usl, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo; □ Coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto, e che, dopo aver presentato istanza, si trovano in attesa di accertamento; le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica; □ I ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Gli ausili, ortesi e protesi prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono elencati negli allegati al Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n.332.
I dispositivi di serie sono quelli con caratteristiche polifunzionali, costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che non necessitano dell'intervento di un tecnico abilitato per essere personalizzati al paziente. Qualche esempio: i cateteri, i cuscini e i materassi antidecubito, il comunicatore simbolico, le stampanti Braille ecc. Questi ausili sono riportati nel secondo elenco del primo allegato al regolamento. I dispositivi su misura sono quelli realizzati singolarmente in conformità ad una prescrizione medica e sono destinati ad essere applicati o utilizzati solo da un determinato paziente, secondo metodi che prevedono sempre la rilevazione di grafici, misure, calchi, anche quando nella lavorazione sono utilizzate parti realizzate in serie. Eccezionalmente, infatti, sono considerati dispositivi su misura anche quei prodotti realizzati in serie che, per essere utilizzati da un determinato paziente, necessitano di un intervento di un tecnico abilitato, dietro prescrizione del medico specialista Qualche esempio: le carrozzine elettroniche o leggere, le scarpe ortopediche, i plantari, i rialzi ecc. Questi ausili sono riportati nel primo elenco del primo allegato al regolamento. L'ultimo elenco di ausili è composto da quelli acquistati direttamente dalle Aziende Usl e dati in comodato d'uso all'assistito. Si tratta di dispositivi assai particolari ed importanti: ventilatori polmonari, apparecchi per l'alimentazione enterale, montascale ecc. Possono essere forniti anche ausili non compresi in nessuno dei tre elenchi, ma riconducibili per omogeneità funzionale ad un prodotto previsto. In tal caso il prescrittore deve motivare con chiarezza la riconducibilità e supportarla con un adeguato programma terapeutico. Il procedimento per l'erogazione di protesi, ausili e ortesi a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve seguire obbligatoriamente quattro tappe: la prescrizione, l'autorizzazione, la fornitura e il collaudo previste dal decreto del Ministro della Sanità che accompagna il Nomenclatore tariffario. In ogni passaggio sono coinvolti in modo diverso l'utente, il proscrittore e il fornitore. La fase della prescrizione dell'ausilio, della protesi o dell'ortesi è il momento più significativo e delicato per il disabile. Il fatto che troppo spesso questo passaggio sia stato ritenuto un mero atto burocratico ha costituito la causa prima di molti abusi, disagi, sprechi. Tentiamo di capire il perché. La prescrizione viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato. Questi deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto; per fare un esempio, un ventilatore polmonare non può essere prescritto da un ortopedico, ma da pneumologo o da uno specialista in fisiopatologia respiratoria. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni, o delle patologie che determinano la menomazione e la disabilità; la prevenzione non ha quindi solo valenze mediche, ma anche sociali.
La prima prescrizione dovrebbe
derivare da un'attenta valutazione clinica del paziente e deve quindi
presentarne una diagnosi circostanziata.
Il paziente, o chi lo assiste, deve
essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e
sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.
L’autorizzazione è uno dei passaggi
necessari per ottenere un ausilio, o un dispositivo protesico, o un’ortesi.
L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata
dall'azienda Usl di residenza dell'assistito. Questa deve verificare se
il richiedente rientra fra gli aventi diritto, e se vi è corrispondenza
tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore.
Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà
essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.
L'azienda Usl deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di
autorizzazione e comunque, in occasione di prima fornitura, entro venti
giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale
termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa
Attenzione: può accadere che una
persona venga ricoverata presso una struttura non ubicata presso
l'azienda Usl di residenza e che necessiti di un ausilio. In questa
ipotesi, sempre che vi siano condizioni di necessità o urgenza e che le
strutture sanitarie (pubbliche o private) siano accreditate, la
prescrizione è inoltrata alla azienda Usl di residenza, che rilascia
l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Se si tratta di
prodotti su misura e c'è silenzio assenso della azienda Usl, trascorsi
cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si
intende concessa. Nel caso dell'autorizzazione tacita il corrispettivo
riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di
residenza dell'assistito.
Il regolamento precisa che la
fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea non modifica il
tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva.
Il
collaudo è l'ultima fase del procedimento di concessione degli ausili.
Le procedure di collaudo sono avviate dopo la consegna del prodotto. In
tal senso il fornitore dell'ausilio deve informare l'azienda Usl entro
tre giorni (lavorativi) dalla consegna. L'assistito viene quindi
invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile
non è deambulante la pratica viene effettuata a domicilio o presso la
struttura di ricovero. Attenzione: nel caso in cui l'assistito non si
presenti alla verifica può incorrere in sanzioni fissate da ciascuna
regione.
Contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli privati ed individualiLa circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone disabili, già normate dal Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 118/71 e da diverse disposizioni ministeriali del Ministero dei Lavori Pubblici, sono state nuovamente regolamentate da più recenti disposizioni (DPR 384/78): □ il nuovo codice della strada (DLgs 285/92 art 188); □ il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada (DPR 495/92 art 381); □ il regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (DPR 503/96 artt. 10- 12). L'attuale normativa, che non modifica sostanzialmente le disposizioni precedenti, prevede, per le persone con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e non vedenti, particolari facilitazione per la circolazione e la sosta. Chi ne ha diritto:I cittadini con difficoltà di deambulazione oppure non vedenti possono richiedere un contrassegno di libera circolazione e sosta. Il contrassegno ha un formato di cm 10 x 12, con scritte nere su fondo arancione, con il simbolo dell'accessibilità (l'omino stilizzato in carrozzina), sul quale devono essere riportati: il numero della concessione (numero progressivo attribuito dal Comune), il nome, l'indirizzo ed il Comune di residenza della persona disabile (DPR 495/92 art. 381 e DM 1176/79). La forma del contrassegno sarà prossimamente modificata per adeguarlo a quanto disposto dalla normativa europea. Per ottenere il contrassegno è necessario fare richiesta, all'ufficio competente del comune di residenza. (DPR 495/92 art. 381 comma 3). La validità del contrassegno:
La validità del contrassegno non è
determinata a priori, ma dipende dalle condizioni della persona
richiedente accertate dalla commissione medica. Se la persona interessata si trova in una situazione di temporanea grave difficoltà di deambulazione, ad esempio in conseguenza di un incidente può richiedere il contrassegno di libera circolazione e sosta, ma la validità dello stesso è determinata dalla commissione medica rispetto alla previsione di recupero delle funzioni motorie della persona sottoposta a visita (DPR 495/92 art. 381 comma 4).
Cosa consente il contrassegno:Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale e consente (DPR 503/96 art.11) il libero transito: □ nelle zone a traffico limitato; □ nelle aree pedonali; □ nelle aree verdi; □ nelle corsie e nelle vie preferenziali; □ negli spazi riservati alle persone disabili, delimitati con le strisce gialle ed il simbolo dell'accessibilità, compresi quelli collocati nelle aree di parcheggio custodite. Il contrassegno di libera circolazione e sosta gratuita può essere utilizzato, per circolare nelle zone a traffico limitato o per parcheggiare negli spazi riservati, solo quando l'auto è al servizio del disabile intestatario del contrassegno (ad esempio la persona è sull'auto).
Parcheggi accessibili e riservatiNelle aree di parcheggio devono essere previsti posti auto, riservati a persone disabili, nella misura di almeno uno ogni frazione di 50, opportunamente segnalati ed ubicati nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o struttura a cui è riservata l'area di parcheggio (DM 236/89 p. 8.2.3.).
La sosta in tali parcheggi è consentita solo ai veicoli al
servizio delle persone disabili, che abbiano già ottenuto il
contrassegno di libera circolazione e sosta. I parcheggi riservati personalizzati:Le persone che possiedono già il permesso di libera circolazione e sosta possono richiedere un parcheggio riservato "personalizzato" all'Ufficio competente del Comune di residenza (DPR 495/92 art 381 comma 5). Il parcheggio riservato e personalizzato può essere richiesto nei pressi della propria abitazione e/o del luogo di lavoro, anche da o per coloro che non sono personalmente abilitati alla guida.Non è possibile, però, presentare una domanda perché siano individuati parcheggi riservati all'interno di cortili siano essi di proprietà privata o di edilizia residenziale pubblica. Il parcheggio nei pressi del luogo di lavoro per coloro che sono residenti in un Comune diverso da quello in cui esercitano l'attività lavorativa, deve essere richiesto al Comune in cui ci si reca per svolgere tale attività. Ad esempio coloro che sono residenti a S.G.La Punta ma lavorano a Catania, devono rivolgere la richiesta di parcheggio personalizzato al Comune di Catania che ha la competenza per provvedere ad individuare l'area di parcheggio. In questo caso sul cartello stradale che indica lo spazio riservato viene riportato il numero del contrassegno rilasciato dal Comune di residenza. Le condizioni alla concessione del parcheggio sono: -possesso del contrassegno di libera circolazione e sosta -non avere a propria disposizione un garage o un posto auto nei pressi del luogo dove viene richiesto il parcheggio. Disposizioni per i disabili sui trasporti pubbliciLe competenze legislativa e di programmazione in materia di trasporti pubblici locali sono affidate alle Regioni che, a loro volta, conferiscono funzioni e compiti agli altri enti locali presenti sul territorio (DLgs 422/97).
□ i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione ed i servizi elicotteristi; □ i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione □ i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni; □ i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio - lunga caratterizzati da elevati standard qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri; □ i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari. I servizi pubblici di trasporto regionale e locale sono costituiti dai servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestre, marittima, lagunare, fluviale e aerea che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o in fra regionale (DLgs 422/97 art. 1 comma 2). L'accessibilità dei trasporti pubblici è garantita da norme che prevedono (DPR 503/96 art. 24): -tre posti a sedere riservati a persone con limitate capacità motorie, in prossimità della porta d'uscita, sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano; -accesso consentito dalla porta d'uscita alle persone con ridotta capacità motoria; -una piattaforma riservata di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio, all'interno di almeno un'autovettura del convoglio. Tale spazio riservato, deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote; -accessibilità delle stazioni metropolitane, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana; -specifiche caratteristiche tecniche per i veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico (DM 18/7/91).
Altre disposizioni tecniche sono
contenute in un altro Decreto del Ministero dei Trasporti, nel quale
vengono definite le caratteristiche funzionali cui devono uniformarsi
gli autobus, i minibus, e gli autobus snodati per il servizio di linea -
interurbano, urbano, suburbano e interurbano regionale destinato
esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate
idonei al trasporto di persone a ridotta capacità motoria, anche non
deambulanti (DM 2/10/87).La legge 104/92 prevede specifiche competenze
in capo alle Regioni, attribuendo ad esse il compito, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge quadro, di elaborare dei piani di
mobilità delle persone handicappate coordinati con piani di trasporto
predisposti dai comuni (L. 104/92 art. 26 comma 3). □ un piano di adeguamento dei mezzi di trasporto alla normativa vigente che comprenda i trasporti pubblici di linea gestiti da Enti locali e da società concessionarie; □ l'attivazione, da parte dei comuni di servizi specifici non di linea dedicati a persone con grave disabilità; □ specifici finanziamenti integrativi per l'attivazione dei servizi dedicati. Le disposizioni
relative ai finanziamenti, di fatto, sono prive di efficacia, in quanto
non sono ancora stati definiti i criteri per l'assegnazione di tali
risorse. Concorsi: Norme speciali per disabili La ricerca di una sistemazione lavorativa per la persona disabile può orientarsi verso l'impiego nelle Pubbliche Amministrazioni. L'assunzione agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni può avvenire, tramite procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno (concorsi pubblici) (Dlgs 29/93 art. 36 - Dlgs 80/98 art. 22). Per conoscere i concorsi banditi dalle Pubbliche Amministrazioni occorre consultare la "Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale" in uscita ogni martedì e venerdì non festivo. Sulla Gazzetta Ufficiale vengono pubblicati, per estratto, tutti i bandi di concorso indetti sul territorio nazionale. Copie delle Gazzette Ufficiali 4° Serie Speciale sono, di norma, reperibili presso i C.I.L.O. (Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione), presso le Biblioteche, presso i Comuni. Individuato il concorso al quale si vuole partecipare è opportuno chiedere copia integrale del bando di concorso all'Amministrazione competente. Sul bando di concorso sono indicati: il termine e le modalità di presentazione delle domande, l'avviso per la determinazione del diario e la sede della prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche (DPR 487/94 art. 3 comma 2). Sono specificate le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. IL REQUISITO DELL'ETA'Relativamente al requisito dell'età per l'accesso agli impieghi civili nelle Pubbliche Amministrazioni, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione (rimane il limite minimo fissato nel 18° anno di età) (L. 127/97 art. 3 comma 6 DPR 3/57). LE PROVE D'ESAME La persona disabile, ha possibilità di sostenere la prova d'esame dei concorsi pubblici con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi in relazione alla specifica disabilità (L. 104/92 art. 20). La richiesta per l'utilizzo degli ausili necessari e per la necessità di tempi aggiuntivi deve essere formulata nella domanda di partecipazione al concorso. LE RISERVE DI POSTI Nei concorsi pubblici, le riserve di posti già previste dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso (DPR 487/94 art. 5). In particolare, coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 02 aprile 1968, n.482, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria dei vincitori fino a che non sia stata raggiunta la quota del 15% dei posti in organico, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse che si siano classificati tra i vincitori del concorso per merito proprio e che quindi non si siano avvalsi della qualifica di invalido. L'inclusione nella graduatoria dei vincitori degli invalidi risultati idonei è subordinata alla condizione che questi siano iscritti negli elenchi degli Uffici Provinciali del lavoro e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia all'atto dell'ammissione in servizio (DPR 487/94 art 16). L'IDONEITA' ALL'IMPIEGOLo statuto degli impiegati civili dello Stato, pone tra i requisiti generali per l'accesso nella Pubblica Amministrazione quello della "idoneità fisica all'impiego" (DPR 3/57 art. 2). Per l'assunzione al lavoro pubblico e privato, non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione (L. 104/92 art. 22). Queste due disposizioni hanno portato alla richiesta di chiarimenti da numerose pubbliche amministrazioni, determinando la necessità di un intervento al fine di consentire una uniforme applicazione della normativa in questione. A tal proposito il Ministero per la Funzione Pubblica ha indicato i seguenti criteri illustrativi (CM 90543/7/488): □ l'art. 22 è compreso nella legge di tutela delle persone portatrici di handicap e pertanto deve essere interpretato con riferimento alla situazione degli stessi portatori di handicap. Per questi infatti non sarebbe fondatamente prospettabile una valutazione medico-legale sulla "sana e robusta costituzione"; □ l'art.2 del D.P.R. 3/57 dispone nel senso dell'idoneità fisica. Tale idoneità costituisce un requisito eterogeneo rispetto a quello della sana e robusta costituzione. E' comunque fuori dubbio che la persona disabile non può prescindere, ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi, dal possesso del requisito generale dell'idoneità all'impiego compatibilmente, si intende, con la natura della sua disabilità. IL DIRITTO DI SCELTA PRIORITARIA TRA LE SEDI DISPONIBILILe persone disabili, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.684, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili (L.104/92 art.21). Hanno inoltre la precedenza in sede di trasferimento a domanda. Incentivi per le assunzioni effettuate tramite convenzioniIn virtù dell'art.13 l.68/99, gli Uffici competenti hanno facoltà di concedere alla base dei programmi presentati e nei limiti di disponibilità i seguenti incentivi:a) Fiscalizzazione dei contributi al 100% per un max di 8 anni: □ per ogni disabile dalla capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra; □ per ciascun lavoratore con handicap intellettivo e psichico (disabili psichici) assunto in base alla legge indipendentemente dalle % di invalidità, previa definizione da parte delle Regioni dei criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10% della loro quota di competenza. b) Fiscalizzazione dei contributi nella misura del 50% per un max di 5 anni: □ per ogni disabile dalla capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra. c) Rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per l'adeguamento del posto di lavoro dei disabili assunti: □ per ogni disabile con una capacità lavorativa inferiore al 50%.
Dopo 5 anni gli Uffici competenti verificano il persistere delle
condizioni che danno diritto alla prosecuzione delle agevolazioni
concesse. I contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche La Legge 13 del 1989, come è noto ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. E' altrettanto noto che spesso tali contributi non sono stati erogati o lo sono stati solo parzialmente a causa di una certa discontinuità nel finanziamento del relativo fondo. La norma più recente di finanziamento della Legge 13/1989 è la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 che all'articolo 3 comma 116 prevede un finanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2004. Di seguito forniamo alcune indicazioni circa le condizioni e le modalità per poter accedere a questi contributi. Chi ne ha diritto: Hanno diritto a presentare le domande di contributo: i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti; coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente; i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari; i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità. E' bene ricordare che i disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi. Occorre innanzitutto precisare che le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili. I comuni possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione. Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile; l'esempio classico è quello del servo scala o della carrozzina montascale. Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su: -parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio); -immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento); Il contributo può essere erogato per: -una singola opera (es. realizzazione di una rampa) -un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante). Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo. Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno solo. Se le varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi. Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità competenti. Inoltre, qualora l'immobile rientri nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità. Come presentare la domanda La domanda deve essere presentata dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) al sindaco del comune in cui è sito l'immobile. La richiesta va prodotta in carta da bollo entro il 1° marzo di ogni anno per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità. Nel caso di pluralità di disabili potenzialmente fruitori del medesimo intervento la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni opera sarà comunque concesso un solo contributo. Non possono invece presentare la domanda altri soggetti, neanche quelli (ad esempio il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione. Ciò significa che quando un contributo viene richiesto da un condominio sarà il disabile a presentare la domanda, anche se il beneficiario del contributo sarà poi chi ha sostenuto effettivamente la spesa. Nella domanda, infatti, deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi in chi ha effettivamente sostenuto le spese per la realizzazione dell'opera.
Questi può pertanto coincidere con il
disabile che ha presentato la domanda qualora sia lui a sostenere la
spesa, oppure può essere il familiare cui il disabile è fiscalmente a
carico. Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella
domanda deve indicarsi il nominativo dell'amministratore. Cosa deve essere allegato alla domanda L'istanza deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per opere di una certa entità è consigliabile ricorre ad un progettista. Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e una autocertificazione. Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL; si ritiene che possano essere accettati anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.). L'autocertificazione deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni. L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o ne sono in corso di esecuzione. Deve altresì precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi. Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora. Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, fermo restando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo. Quale contributo: L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.Come abbiamo detto la Legge 13/1989 è stata finanziata in modo discontinuo e questo ha comportato che i relativi contributi non siano stati erogati secondo le entità a suo tempo previste dalla stessa Legge e dalla Circolare 1669/1989 che di seguito ricordiamo: Spesa fino a 2.580,00 €:contributo fino a copertura della spesa. Spesa da 2.580,00 € a contributo aumentato del venticinque per cento sulla spesa sostenuta che eccede i 12.910,00 €. Spesa da 12.910,00 € a 51.650,00 €: contributo aumentato di un ulteriore cinque per cento sulla cifra che eccede i 12.910,00 €. Se la spesa supera i 51.650,00 €, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa cioè 7.100,00 €. I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al disabile; tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici. L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora). Il procedimento amministrativo: È utile ripercorrere il procedimento amministrativo dalla presentazione della domanda all'erogazione del contributo.
□ 1 - L'interessato presenta la domanda entro il 1° marzo di ciascun anno. □ 2 - L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza di tutti i requisiti necessari alla concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare. □ 3 - Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e forma l'elenco che deve essere reso pubblico mediante affissione presso le casa comunale. □ 4 - Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse. □ 5 - La Regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. □ 6 - Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni. □ 7 - Le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni richiedenti, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza. □ 8 - I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, primo criterio da applicare è quello della assoluta precedenza per le domande presentate dai disabili riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. □ 9 - Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture.
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movimento italiano disabili
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